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Sentenza

Sentenza del 13/04/2017 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso accertamento - Collaborazione tra amministrazione e contribuenti - Verifiche "a tavolino" - Termine di 60 gg. per presentazione osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES per il 2008, contestando principalmente il recupero a tassazione di elementi positivi di reddito non dichiarati derivanti da differenze inventariali. In subordine chiedeva la rideterminazione degli importi. Ha inoltre contestato componenti negativi indeducibili, tra cui sopravvenienze passive e sanzioni, ma su tali rilievi aveva prestato acquiescenza. Tra le doglianze era compresa anche quella relativa alla mancata osservanza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La Commissione ha ritenuto tale termine inapplicabile alle verifiche svolte a tavolino o comunque ai casi in cui l'organo istruttore coincide con quello accertatore e non vi sia un autonomo processo verbale di constatazione prodromico all'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha riunito gli appelli e li ha respinti, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione delle differenze inventariali, poiché la società non aveva fornito documentazione idonea a giustificare lo scostamento tra giacenze fisiche e contabili né elementi sufficienti a superare le presunzioni di cessione e acquisto previste dal D.P.R. n. 441/1997. È stata inoltre ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità degli appelli sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni prima della notifica dell'avviso di accertamento

    Il termine dilatorio si applica quando l'attività istruttoria si conclude con un processo verbale di constatazione autonomo e prodromico all'accertamento. Non è invece applicabile, secondo la decisione, alle verifiche a tavolino o ai casi in cui l'organo che svolge l'istruttoria coincide con quello che emette l'avviso.

  • Artt. 32, 33 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplinano i poteri istruttori e le modalità di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, supportando la distinzione tra attività istruttoria e successiva fase accertativa.

  • Artt. 51, 52 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplinano i controlli e gli accertamenti in materia IVA e confermano che non ogni attività di controllo richiede la redazione di un autonomo processo verbale di constatazione.

  • D.P.R. n. 441 del 1997

    Prevede presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in presenza di differenze non giustificate tra risultanze contabili e consistenze fisiche. Spetta al contribuente fornire prova contraria o documentazione idonea a spiegare tali differenze.

  • Art. 6 della Convenzione Arbitrale UE

    La procedura amichevole attivata dalla società per alcuni rilievi ha comportato il difetto di giurisdizione del giudice tributario su tali questioni.

  • Artt. 61 e 35 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati quali disposizioni processuali applicate dalla Commissione Tributaria Regionale nella decisione sugli appelli.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 presuppone normalmente la consegna di un processo verbale di constatazione autonomo e precedente all'avviso; non opera automaticamente per ogni forma di controllo fiscale.
  • Quando l'accertamento deriva da una verifica documentale o a tavolino svolta direttamente dall'ufficio che emette l'avviso, l'assenza di un autonomo verbale di constatazione non comporta necessariamente l'illegittimità dell'atto.
  • In presenza di differenze tra giacenze fisiche e contabili, il contribuente deve conservare e produrre documentazione specifica sulle cause degli scostamenti; mere spiegazioni generiche o riferimenti alla fisiologicità delle differenze possono non essere sufficienti.
  • Le presunzioni fiscali sulle movimentazioni dei beni possono essere superate solo con prova contraria concreta, analitica e documentata.
  • In appello è sufficiente che i motivi siano chiari e idonei a contestare la motivazione della sentenza impugnata, senza che sia necessaria una formulazione eccessivamente formalistica.

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