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Sentenza

Sentenza del 13/04/2017 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Ires - Regime delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/91 - Compensi agli associati per attività sportive o amministrativo-gestionali non professionali - Natura - Redditi diversi e non da lavoro - Fondamento: art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti da società o associazioni sportive dilettantistiche, anche nell'ambito del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Si discute se tali somme costituiscano redditi da lavoro oppure redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R. La disciplina è riferita alle prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, in base all'evoluzione normativa, anche alle collaborazioni coordinate e continuative di natura non professionale svolte in ambito sportivo o per finalità sportive connesse o strumentali.

La decisione

La sentenza afferma che i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti e dai soggetti impegnati in attività amministrativo-gestionali non professionali connesse all'attività sportiva dilettantistica devono essere qualificati come redditi diversi e non come redditi da lavoro. Ne consegue l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa di riferimento, purché ricorrano i requisiti soggettivi, oggettivi e funzionali richiesti dalla disciplina.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Prevede un regime tributario agevolato per associazioni e società sportive dilettantistiche, applicabile nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

  • Art. 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R.

    I compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono qualificati come redditi diversi.

    La norma riconduce tali compensi alla categoria dei redditi diversi, escludendone, in presenza dei requisiti previsti, la qualificazione come redditi da lavoro.

Massime di principio

  • I compensi corrisposti da associazioni o società sportive dilettantistiche non sono automaticamente redditi da lavoro: possono rientrare tra i redditi diversi se derivano da attività sportiva dilettantistica o da collaborazione amministrativo-gestionale non professionale connessa all'attività sportiva.
  • È necessario verificare in concreto la natura non professionale della prestazione, il collegamento funzionale con l'attività sportiva dilettantistica e la corretta qualificazione del soggetto erogante.
  • Il solo fatto che esista una collaborazione coordinata e continuativa non determina necessariamente l'assoggettamento dei compensi alla disciplina ordinaria del lavoro, quando la prestazione rientra nell'ambito sportivo dilettantistico previsto dalla legge.
  • Il regime agevolato non opera in modo automatico: devono essere rispettati i requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa vigente nel periodo di riferimento.

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