Sentenza del 13/04/2017 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - nullità della notifica - tempestiva impugnazione entro i termini di decadenza - sanatoria per raggiungimento dello scopo - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Genova che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento IRPEF e addizionali relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. Il motivo principale riguardava la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché la relata non chiariva se l'avviso di deposito fosse stato affisso alla porta del destinatario, come richiesto dalla norma, oppure inserito nella cassetta postale. In subordine, i contribuenti contestavano vari profili formali e sostanziali degli accertamenti sintetici, tra cui l'assenza dell'avvertimento sull'esecuzione forzata, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata allegazione di provvedimenti direttoriali, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'insussistenza dei presupposti del redditometro.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'omissione o l'incertezza relativa all'affissione alla porta determinasse la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. Tale nullità è stata sanata dalla proposizione tempestiva del ricorso solo per l'anno 2008, perché il ricorso era stato presentato il 28 giugno 2013, quando il termine di decadenza dell'Amministrazione per quell'anno non era ancora scaduto. Per l'anno 2007, invece, il termine di decadenza era scaduto il 31 dicembre 2012: la notifica nulla non poteva quindi essere sanata e l'Amministrazione era decaduta dal potere accertativo. L'appello dell'Agenzia è stato pertanto rigettato per il 2007 e accolto per il 2008, con conferma della validità degli avvisi relativi a tale annualità. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura richiede, tra l'altro, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario. L'incertezza sulla corretta esecuzione di tale formalità comporta la nullità della notificazione.
Art. 8, comma 2, legge 20 novembre 1982, n. 890
La possibilità di inserire l'avviso nella cassetta postale riguarda la notificazione a mezzo posta e non può sostituire l'affissione alla porta prevista dall'art. 140 c.p.c.
Art. 43, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sanatoria della nullità della notificazione mediante la tempestiva impugnazione opera solo se il ricorso è proposto entro il termine di decadenza dal potere accertativo dell'Amministrazione.
Art. 56, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall'appellato, altrimenti si intendono rinunciate. La regola non impone all'Agenzia appellante, che era resistente al ricorso originario, di riproporre domande proprie.
Art. 29, comma 1, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
L'omesso avvertimento sull'esecuzione forzata non determina la nullità dell'avviso di accertamento, incidendo eventualmente sulla fase esecutiva e non su quella accertativa.
Art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento riguarda la cartella di pagamento e non si estende automaticamente all'avviso di accertamento.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano gli indici e i coefficienti del redditometro. Una volta provata la disponibilità dei beni o degli elementi sintomatici di capacità contributiva, l'Amministrazione può fondare su di essi l'accertamento sintetico; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Massime di principio
- Un vizio della notificazione che si discosta dallo schema legale, ma mantiene un collegamento riconoscibile con il destinatario e consente la conoscenza dell'atto, tende a essere qualificato come nullità e non come inesistenza.
- La proposizione tempestiva del ricorso normalmente sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria non può impedire la decadenza già maturata dell'Amministrazione dal potere di accertare.
- Quando l'atto è notificato invalidamente e il termine di decadenza scade prima della proposizione del ricorso, il contribuente può far valere l'intervenuta decadenza dell'ente impositore.
- La disponibilità effettiva di beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro può essere sufficiente, anche senza formale intestazione, a fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
- Le omissioni informative dell'avviso non comportano automaticamente la nullità: occorre verificare se una norma preveda espressamente tale sanzione e se il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel processo tributario, le eccezioni non esaminate o non accolte devono essere riproposte in modo specifico dalla parte interessata, evitando richiami generici agli atti del primo grado.
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