Sentenza del 13/04/2017 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ires - Regime delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/91 - Riconoscimento CONI - Esercizio effettivo attività dilettantistiche - Violazioni formali - Non rilevanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava, tra l'altro, l'assenza di una reale democraticità nella vita associativa e il mancato utilizzo della denominazione di associazione sportiva dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico. La ricorrente aveva prodotto quindici e-mail scambiate tra il presidente e gli associati, comprovanti le comunicazioni relative alle riunioni e all'organizzazione delle gare. La controversia riguardava quindi la rilevanza di tali irregolarità formali rispetto all'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che il regime agevolato non potesse essere disconosciuto sulla base di meri aspetti formali. Il disconoscimento sarebbe stato possibile solo in presenza di riscontri oggettivi tali da dimostrare che l'attività dell'associazione fosse estranea o incompatibile con la finalità dilettantistica. Nel caso concreto, l'affiliazione al CONI, non contestata dall'Ufficio, e l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica confermavano la spettanza del regime agevolato. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato per le associazioni e società sportive dilettantistiche non può essere negato per sole irregolarità formali, quando risultino confermati l'effettivo svolgimento dell'attività dilettantistica e il collegamento con l'ordinamento sportivo, anche tramite l'affiliazione al CONI.
Massime di principio
- La perdita di un regime fiscale agevolato richiede normalmente elementi sostanziali e oggettivi, non la mera violazione di formalità documentali o denominative.
- Per le associazioni sportive dilettantistiche, l'affiliazione al CONI e l'effettivo svolgimento di attività sportive costituiscono elementi rilevanti per dimostrare la genuinità dell'ente e la spettanza del regime agevolato.
- La democraticità della vita associativa può essere provata anche mediante documentazione concreta delle comunicazioni e della partecipazione degli associati, come e-mail relative a riunioni, gare e attività organizzative.
- Le irregolarità formali restano rilevanti se si accompagnano a elementi sostanziali che dimostrino l'assenza di una reale attività dilettantistica o l'utilizzo dell'associazione per finalità diverse da quelle dichiarate.
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