Sentenza del 13/04/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Tributi erariali - Cartella di pagamento e/o altri titoli che legittimano la riscossione coattiva - Efficacia di giudicato - Non sussiste -Termine prescrizionale di dieci anni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. a una cartella di pagamento, a un accertamento esecutivo o ad altro titolo di riscossione coattiva non impugnato nei termini. Il punto era stabilire se la mancata impugnazione producesse effetti equivalenti al passaggio in giudicato di una sentenza, convertendo così la prescrizione breve in decennale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno escluso tale automatica conversione. La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza e trova fondamento nella sentenza stessa. La cartella di pagamento e gli altri atti di riscossione coattiva, compreso l’accertamento esecutivo, non acquistano efficacia di giudicato. La mancata impugnazione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. Il principio vale per i crediti statali tributari ed extratributari, per quelli regionali e provinciali e per le sanzioni amministrative collegate a violazioni tributarie o amministrative.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
La prescrizione breve si converte in prescrizione ordinaria decennale quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
La conversione in prescrizione decennale richiede una sentenza passata in giudicato; non è sufficiente la definitività amministrativa o la mancata impugnazione di una cartella o di altro atto esecutivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non attribuisce alla cartella efficacia di giudicato.
- Per applicare il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. occorre normalmente una sentenza passata in giudicato che accerti il credito.
- La prescrizione deve essere valutata in base alla natura del credito e agli eventuali atti interruttivi, senza presumere automaticamente il termine decennale solo perché il titolo non è stato impugnato.
- Il principio si applica in generale agli atti di riscossione mediante ruolo o coattiva relativi a entrate tributarie ed extratributarie dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, nonché alle relative sanzioni amministrative.
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