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Sentenza

Sentenza del 13/04/2017 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Cartella di pagamento - termini di prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile alle pretese della Pubblica Amministrazione risultanti da una cartella di pagamento o da altro atto amministrativo non impugnato. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il semplice decorso del termine per proporre opposizione rende l'atto non più impugnabile, determinando la decadenza dalla relativa azione, ma non trasforma il credito in un diritto accertato con sentenza passata in giudicato. Pertanto, non trova applicazione l'art. 2953 c.c. e non si applica automaticamente il termine ordinario decennale.

La decisione

Il principio stabilisce che, salvo l'esistenza di una sentenza passata in giudicato o di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e munito di efficacia di giudicato, le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine breve di cinque anni. L'omessa opposizione alla cartella o all'atto amministrativo non produce la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale. Nel testo non è indicato l'esito concreto del giudizio, ma viene richiamato il principio delle Sezioni Unite favorevole all'applicazione del termine quinquennale.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

    La norma non si applica per il solo fatto che il debitore non abbia impugnato la cartella o l'atto amministrativo entro il termine previsto. La conversione del termine breve in quello ordinario decennale richiede un titolo giudiziale passato in giudicato, oppure un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente efficace.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17 novembre 2016

    L'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione nei confronti dell'atto, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c.

    La mancata opposizione impedisce di contestare l'atto secondo le modalità e nei termini ordinari, ma non attribuisce all'atto amministrativo l'efficacia di giudicato necessaria per applicare la prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non impugnata non equivale, di per sé, a una sentenza passata in giudicato e non comporta automaticamente la prescrizione decennale del credito.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre verificare la natura del credito: in linea generale si applica il termine previsto dalla disciplina specifica, spesso quinquennale per le prestazioni periodiche e per numerose entrate, salvo diversa previsione normativa.
  • Il termine decennale può applicarsi quando il credito sia stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato o da un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, non per il semplice mancato ricorso contro un atto amministrativo.
  • La prescrizione deve essere verificata considerando anche gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e la loro data; il termine ricomincia a decorrere dall'atto interruttivo.
  • La decadenza dal termine per impugnare l'atto e la prescrizione del credito sono istituti diversi: la prima riguarda la possibilità di contestare l'atto, mentre la seconda riguarda l'estinzione del diritto per il decorso del tempo.

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