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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che la decisione fosse viziata da errore percettivo. In particolare, hanno contestato l'affermazione secondo cui, in assenza di iscrizione all'albo, non vi sarebbe un problema di legittimazione attiva ma di nullità del contratto di patrocinio, con conseguente esclusione del diritto al compenso anche per l'attività di studio propedeutica al ricorso davanti al Consiglio di Stato. Hanno inoltre contestato la parte in cui la precedente ordinanza aveva ritenuto indeterminabile il valore della controversia amministrativa, e quindi correttamente applicabili i parametri tariffari forensi, assumendo invece che la lite riguardasse profili patrimoniali immediati connessi alla remunerazione di imprese sanitarie convenzionate. La memoria ha ribadito che l'oggetto del contendere era il compenso professionale dell'intero collegio difensivo e che la precedente decisione avrebbe confuso la natura della controversia amministrativa e dei suoi effetti economici.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi articolati non integrassero un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., ma mirassero a contestare la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza e a riaprire il thema decidendum già esaminato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di revocazione e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti propri dell'istituto; non per contestare errori di giudizio o valutazioni giuridiche

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere meramente percettivo, fondato su un contrasto immediato tra realtà processuale e rappresentazione contenuta nella decisione

  • art. 375, comma 2, 4-ter, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria

  • art. 1420 c.c.

    richiamato per affermare che la nullità che colpisce una sola parte del vincolo contrattuale può incidere sull'efficacia del contratto di patrocinio nel suo complesso, secondo la ricostruzione già espressa nella precedente ordinanza

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione come indeterminabile del valore della controversia amministrativa

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'effetto della mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio incidesse sulla configurabilità dell'errore revocatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione si fondi su una supposizione percettiva, immediatamente smentita dagli atti, e non quando si contesti l'interpretazione giuridica dei fatti o delle domande.
  • Non costituisce errore revocatorio la censura che, pur prospettata come travisamento, miri in realtà a rimettere in discussione il modo in cui la Corte ha qualificato il rapporto controverso, individuato il fatto costitutivo della pretesa o valutato l'oggetto del processo.
  • Ai fini dell'art. 391-bis c.p.c., l'errore di fatto deve riguardare atti e questioni direttamente esaminati nel giudizio di legittimità e deve incidere autonomamente sulla decisione; non sono deducibili errori di giudizio, omissioni valutative o pretese inesattezze nell'apprezzamento del thema decidendum.
  • La qualificazione del valore della causa e la distinzione tra controversie con contenuto patrimoniale immediato e controversie in cui i riflessi economici sono solo conseguenziali appartengono al giudizio interpretativo e non possono essere trasformate in errore revocatorio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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