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Sentenza

Sentenza n. 4889/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la relativa richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a definire il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo per il 17 marzo 2026. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, poiché ha comportato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, in caso di accoglimento, la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario per presentare e formalizzare la domanda costituisce attivazione del procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione realizzi pienamente l’utilità richiesta con il ricorso; non è quindi necessario che sia già intervenuto il provvedimento finale se la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare l’istanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo sia contenuto e l’amministrazione abbia successivamente provveduto in tempi ragionevoli, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe, ferma restando la possibile restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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