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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 820/2024 in data 17 ottobre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500 euro, ed era stata condannata l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero nonostante la notificazione della sentenza, avvenuta il 14 novembre 2024, e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma. Ha chiesto l’accredito dell’importo di 500 euro secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è risultato decorso senza esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, agli adempimenti imposti dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, assicurando al ricorrente la carta docente o altro strumento equipollente per l’importo di 500 euro. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su specifica richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali: la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e la fissazione delle modalità e dei termini per l’adempimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono il quadro normativo dell’azione di ottemperanza esperita per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La specifica azione consente di domandare somme ulteriori, quali rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; la sua mancata proposizione impedisce di riconoscere gli interessi richiesti nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.

  • DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Individua le modalità e le funzionalità della carta docente, richiamate dal ricorrente per l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando sia comprovata l’inesecuzione e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato senza poterlo integrare o modificare; non può quindi riconoscere prestazioni ulteriori, come interessi non contemplati nella sentenza da eseguire, salvo che sia stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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