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Sentenza

Sentenza n. 3710/2026 - Milano, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 156/2025 (r.g. 1126/2024) e 337/2025 (r.g. 594/2024), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 18 aprile 2025 e 12 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 1.600,00, oltre a spese generali e accessori di legge – CARTA DOCENTE – SPESE LEGALI;

Giustizia amministrativa202601399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio recanti condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 156/2025 e 337/2025, passate in giudicato e notificate al Ministero, con le quali l'Amministrazione era stata condannata al pagamento di complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese legali distratte in favore del difensore antistatario. Deduceva l'inerzia dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio. Nel corso del giudizio è emerso che la sentenza n. 337/2025 era stata eseguita il 23 aprile 2026, mentre non risultava eseguita la sentenza n. 156/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'ottemperanza della sentenza n. 337/2025, poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento nelle more del giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza n. 156/2025, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero il 18 aprile 2025 e che il ricorso era stato notificato il 15 aprile 2026, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza di fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere al ricorrente euro 400,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario ancora ineseguita e per nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tali strumenti sono utilizzabili dal commissario ad acta per eseguire il giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato amministrativo mediante ordine rivolto all'amministrazione inadempiente.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, la domanda relativa a quel titolo diviene improcedibile per cessata materia del contendere; il giudizio può invece proseguire e concludersi con l'ordine di esecuzione per gli ulteriori titoli rimasti ineseguiti.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo decorrente dalla richiesta della parte.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il pagamento in conto sospeso e gli specifici capitoli di bilancio previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non deve essere liquidato un compenso per le funzioni commissariali quando l'incarico è attribuito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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