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Sentenza

Sentenza n. 4959/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1552 del 2023: – della nota del Comune di Giugliano in Campania, prot. n. 0139024 del 9 dicembre 2022, notificata in data 27 gennaio 2023, di avvio del procedimento di demolizione in danno, con espressa avvertenza che, in assenza di spontaneo adempimento, si procederà d'ufficio; – nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto. quanto al ricorso n. 139 del 2024: avverso e per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a e per il risarcimento del danno: 2. Della Nota prot. n. 127783/2023 del 26/10/2023 comunicata a mezzo pec in pari data avente ad oggetto il lotto indicato nel foglio 55 – part.lla 3290 con cui il Comune di Giugliano in Campania comunicava la conclusione del procedimento per l'intervento di demolizione in danno dei manufatti abusivi ex art. 31 comma 5 dpr 380/2001, individuando i sigg.ri Raimondo Penta Anzani e Ludovica Penta, quali proprietari, come soggetti obbligati in solido (suolo di cui i ricorrenti non sono stati mai proprietari), con i responsabili degli abusi (gli eredi del sig. Michele Piccolo). 2) Della comunicazione di spesa Prt.G. 127776/2023 del 26.10.2023 con cui l’amministrazione rendeva noto che il costo presunto della demolizione da quadro economico ammontava a Euro 547.499,68. 3) Della nota prot. n. 0127776/2023 del 26/10/2023, conosciuta mediante la nota Prt. G. 140723 del 22/11/2023 comunicata in pari data a mezzo pec, relativa al lotto indicato nel foglio 55 - part.lla 3289 con cui il Comune di Giugliano comunicava ai sigg.ri Raimondo Penta Anzani e Ludovica Penta - presumibilmente – la conclusione del procedimento per la demolizione in danno delle costruzioni abusive già acquisite al patrimonio indisponibile del Comune ex art. 31 DPR 380/2001 nell’anno 2009 (antecedentemente al decesso dell’allora proprietaria del suolo), individuando i ricorrenti come responsabili in solido dell’abuso (del suolo di cui non sono mai stati proprietari) con i sigg.ri Tamburrino Gigia e Piccolo Giovanni (quest’ultimo quale erede di Piccolo Francesco). 4) Della Delibera della Giunta Comunale, n. 120/2023 del 9/08/2023 con cui il Comune di Giugliano aggiornava gli elaborati economici di spesa, conosciuta il 26/10/23, perché richiamata nei provvedimenti sub 1,2,3,4; 5) Della Delibera della Giunta Comunale, n. 127/2023 del 08/09/2023 con cui il Comune di Giugliano rettificava la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120/2023 in attuazione del G.C. 117/2023 relativamente alle attività comunali in materia di demolizione di immobili abusivi nell’area Liternum e approvava la valutazione tecnica economica, conosciuta il 26/10/23, perchè richiamata nei provvedimenti sub 1,2,3,4; 6) Della Delibera del Consiglio Comunale, n. 172/2023 del 12/10/2023 con cui sono state approvate le modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nel quale sono presenti i lavori di demolizione delle opere abusive in parola ove lesiva e conosciuta in data 26/10/2023; 7) Della nota di riscontro Prt. G. 133861/2023 dell’8/11/2023 con cui il Comune di Giugliano, in seguito alla dichiarazione disponibilità dei sigg.ri R. Penta Anzani e L. Penta all’autodemolizione, previa liberazione dei suoli da parte degli occupanti - comunicava agli stessi il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione da concordare con il Settore di Pianificazione del Territorio per l’effettuazione dei lavori da doversi completare nel termine di trenta giorni. 8) Della nota di riscontro Prt. G. 140723/2023 del 22.11.2023 con cui il Comune di Giugliano evidenziava che le somme indicate nella comunicazione di spesa risultavano essere proporzionate in relazione al tipo di abusi realizzati e ha ritenuto responsabili i sig.ri Penta degli abusi in quanto proprietari dei suoli, suoli che, si ribadisce, non sono mai stati trasferiti in successione in quanto, allorquando la dante causa è deceduta (anno 2011), i suoli erano stati già acquisiti al patrimonio comunale, che improvvidamente e colposamente non aveva proceduto alla trascrizione; 9) Della nota 151152 del 15/12/2023 con cui il Comune ha reiterato l’assunto secondo cui la responsabilità dei ricorrenti è conseguenza della loro posizione di proprietari dei beni conseguente all’erronea successione, poi rettificata ex tunc 10) Di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente. 11) Per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sofferti dagli attuali ricorrenti a causa del colpevole comportamento scaturente dalla mancata trascrizione dell’acquisizione al patrimonio dei beni oggetto dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202400139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di avvio e conclusione della demolizione in danno, comunicazioni dei costi di demolizione e atti connessi, con imputazione ai ricorrenti dell'obbligo solidale di rimborso delle spese

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune, nell'ambito della demolizione d'ufficio di manufatti abusivi già acquisiti al patrimonio comunale, li aveva individuati quali soggetti obbligati in solido al pagamento delle spese, quantificate in euro 215.175,00 per una particella e in euro 547.499,68 per l'altra. Hanno dedotto, in particolare, la propria estraneità alla realizzazione degli abusi e l'assenza della qualità di proprietari dei suoli al momento dell'acquisizione comunale, sostenendo che l'erronea successione e la mancata trascrizione dell'acquisizione da parte del Comune non potessero fondare una loro responsabilità. Nel secondo ricorso hanno chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata trascrizione dell'acquisizione al patrimonio comunale. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e per la riferibilità degli atti al medesimo procedimento. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la controversia come concernente non la legittimità dell'esercizio del potere edilizio-demolitorio, già definita con riguardo all'acquisizione dei beni, ma l'esistenza e l'entità del diritto di credito del Comune al rimborso delle spese sostenute per la demolizione in danno. Ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, l'obbligazione di rimborso ha natura patrimoniale ed è regolata dalle comuni norme sui diritti di credito. Spetta pertanto al giudice ordinario accertare se il Comune abbia effettivamente sostenuto le somme richieste, se il soggetto individuato sia tenuto al rimborso e se la spesa non sia eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito. Il giudice ordinario non dovrà invece riesaminare la legittimità del provvedimento amministrativo originario, salvo quanto necessario per l'accertamento del diritto di credito. Il processo può essere riproposto davanti al Tribunale ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze eventualmente maturate. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso

    La disposizione fonda il diritto del Comune al rimborso delle spese di demolizione in danno, ma tale diritto ha natura di credito patrimoniale ed è soggetto alle comuni regole delle obbligazioni.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice munito di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione del giudizio mediante declaratoria d'ufficio del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia relativa all'individuazione del soggetto tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per la demolizione d'ufficio di opere abusive, nonché alla verifica dell'effettività e della congruità di tali spese, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda un diritto di credito di natura patrimoniale.
  • La qualificazione della demolizione come esecuzione in danno deriva dalla combinazione dell'esecutività del provvedimento amministrativo, dell'inerzia dell'obbligato e dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'amministrazione; il conseguente obbligo di rimborso è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.
  • Nella controversia sul rimborso delle spese di demolizione in danno, il giudice ordinario deve accertare l'esistenza del diritto di credito comunale, l'effettivo sostenimento delle somme e la loro non eccessività rispetto all'obiettivo perseguito; non gli compete riesaminare la legittimità dell'originario provvedimento amministrativo, se non nei limiti necessari all'accertamento del credito.
  • La scelta dello strumento utilizzato dall'amministrazione per recuperare il credito, comprese la procedura monitoria o la riscossione delle entrate patrimoniali, non modifica la natura privatistica dell'obbligazione né il riparto di giurisdizione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali nei limiti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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