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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed, in particolare, della graduatoria definitiva allegata al citato decreto; - del decreto dirigenziale del 16 gennaio 2020, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria; di detta graduatoria provvisoria; - degli eventuali decreti di finanziamento emessi e convenzioni stipulate successivamente ed in conseguenza della suindicata approvazione di graduatoria definitiva

Giustizia amministrativa202100370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, unitamente agli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ricorrente aveva partecipato all’avviso pubblico regionale per il finanziamento di un progetto di valorizzazione dei borghi, risultando ammesso ma non finanziabile per insufficienza delle risorse. Successivamente, a seguito di una riunione convocata dalla Regione, era stato sottoscritto un verbale d’intesa con cui il Comune si impegnava a rimodulare il progetto, presentare un cronoprogramma aggiornato e un progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo massimo di 400.000 euro; la Regione, a sua volta, si impegnava a emettere il decreto di finanziamento e a sottoscrivere la convenzione. Il Comune deduceva che, nonostante tale intesa e la rimodulazione del progetto, la Regione non aveva adottato il decreto di finanziamento, non aveva comunicato il mutamento del proprio orientamento e aveva approvato la graduatoria definitiva senza considerare l’intesa. Con il primo motivo venivano dedotti l’illogicità manifesta, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e la lesione dell’affidamento. Con il secondo motivo si lamentava la violazione degli artt. 11 e 15 l. n. 241/1990, per il mancato rispetto degli impegni assunti nel verbale. Con il terzo motivo si sosteneva che, qualora la Regione avesse inteso revocare o superare gli impegni precedentemente assunti, il decreto impugnato avrebbe dovuto possedere i requisiti dell’atto di autotutela. Con l’ultimo motivo si deduceva la violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la graduatoria definitiva si era limitata a decidere sulle opposizioni e che la graduatoria provvisoria aveva già determinato la posizione del Comune; nel merito, affermava che l’amministrazione era vincolata all’avviso pubblico e che il verbale d’intesa non poteva derogare alla procedura selettiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che la lesione si fosse concretizzata soltanto con la graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria, espressamente destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame, costituiva infatti un atto endoprocedimentale. Il Tribunale ha poi ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni beneficiari, poiché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito, ha affermato che l’avviso pubblico aveva determinato un autovincolo per la Regione, tenuta a rispettare le modalità istruttorie e i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis. Il verbale d’intesa costituiva un’anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulla procedura concorrenziale e sull’individuazione dei progetti da finanziare. La sua utilizzazione per riconoscere il finanziamento al Comune avrebbe interferito con le valutazioni della commissione e violato la lex specialis e il principio di imparzialità. L’art. 11 l. n. 241/1990 non era pertinente, mentre il verbale non poteva essere qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della medesima legge, poiché il finanziamento poteva essere concesso solo all’esito della procedura selettiva e nel rispetto della disciplina normativa e dell’avviso. Il provvedimento impugnato non costituiva esercizio di autotutela, ma l’atto conclusivo della procedura di evidenza pubblica; pertanto non era necessaria né una motivazione tipica dell’autotutela né la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 241/1990

    La disposizione sugli accordi integrativi o sostitutivi non consente di utilizzare un’intesa per derogare alla procedura selettiva prevista dall’avviso pubblico e per riconoscere un finanziamento al di fuori dei suoi esiti.

  • art. 15 l. 241/1990

    L’intesa tra amministrazioni non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all’erogazione del finanziamento quando questo può essere concesso solo all’esito di una procedura selettiva disciplinata dalla legge e dalla lex specialis.

  • art. 23 d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata nel verbale d’intesa in relazione alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica; il suo richiamo non incide sulla necessità di rispettare la procedura selettiva per il finanziamento.

Massime di principio

  • L’avviso pubblico che disciplina una procedura concorrenziale per l’erogazione di contributi determina un autovincolo per l’amministrazione, che deve individuare i beneficiari secondo le modalità istruttorie e i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis.
  • Un’intesa successiva tra amministrazione procedente e singolo partecipante non può interferire con la procedura selettiva né determinare direttamente l’ammissione al finanziamento, quando il contributo può essere concesso soltanto all’esito della procedura prevista dalla legge e dall’avviso pubblico.
  • Gli accordi tra amministrazioni non possono essere utilizzati per eludere le regole di una procedura concorrenziale, sostituendo alla valutazione comparativa prevista dalla lex specialis un impegno diretto al finanziamento di uno specifico progetto.
  • L’atto conclusivo di una procedura di evidenza pubblica non costituisce esercizio di autotutela per il solo fatto di non conformarsi a precedenti intese o interlocuzioni amministrative; di conseguenza, non è soggetto agli obblighi procedimentali propri dell’autotutela, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento.
  • La graduatoria provvisoria espressamente destinata a essere modificata a seguito delle istanze di riesame ha natura endoprocedimentale; la lesione impugnabile si consolida con l’approvazione della graduatoria definitiva.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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