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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta, sostenendo che il rimborso dell'imposta di registro previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986 spetta soltanto quando l'atto sia stato dichiarato nullo o annullato con sentenza definitiva, per causa non imputabile alle parti, e non quando l'atto sia semplicemente inefficace ab origine. Nel caso concreto, la compravendita era stata stipulata dal mandatario dopo la morte del mandante, con conseguente estinzione del mandato e della procura, ma il contratto era comunque valido e suscettibile di ratifica da parte degli eredi. Con il secondo motivo l'Agenzia contestava anche la legittimazione degli acquirenti a ottenere il rimborso dell'Invim, tributo posto dalla legge a carico del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986 individui tassativamente i casi di rimborso e non consenta di equiparare l'inefficacia originaria alla nullità o all'annullabilità. L'imposta di registro è infatti un'imposta d'atto, dovuta indipendentemente dalla validità o efficacia dell'atto registrato, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché, essendo comunque dovuta l'imposta di registro, mancavano in radice i presupposti per il rimborso anche dell'Invim. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando i ricorsi originari dei contribuenti. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 38

    La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L'imposta [...] deve essere restituita [...] quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

    Il rimborso dell'imposta di registro, oltre la misura fissa, è ammesso solo nei casi espressamente previsti di nullità o annullamento giudizialmente accertati, per causa non imputabile alle parti, e quando l'atto non possa produrre effetti tramite ratifica, convalida o conferma. La norma non si estende all'inefficacia originaria.

  • Codice civile, art. 1722, n. 4

    La morte del mandante determina l'estinzione del mandato. Nel caso concreto, la compravendita era stata conclusa dopo il decesso del mandante e quindi il mandatario era privo dei poteri rappresentativi.

  • Codice civile, art. 1399, ultimo comma

    Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri può essere ratificato dall'interessato, anche con effetto retroattivo. La possibilità di ratifica ha contribuito a escludere il diritto al rimborso, poiché l'atto non rientrava tra quelli definitivamente privi di effetti giuridici.

  • D.P.R. n. 643/1972, artt. 4 e 27

    La disciplina dell'Invim poneva l'imposta a carico del venditore e ne vietava la traslazione; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la legittimazione degli acquirenti, ritenendo comunque insussistenti i presupposti sostanziali del rimborso.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta di registro prevale il principio secondo cui l'imposta è dovuta per il fatto della registrazione dell'atto, indipendentemente dalla sua validità o efficacia, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge.
  • Il rimborso non può essere esteso per analogia a fattispecie diverse dalla nullità o dall'annullamento espressamente contemplati dalla norma; l'inefficacia originaria, da sola, non è sufficiente.
  • Un atto stipulato da un rappresentante privo di poteri può rimanere fiscalmente rilevante se è suscettibile di ratifica, anche se la ratifica non viene concretamente esercitata.
  • Prima di chiedere il rimborso di un tributo occorre verificare non solo l'esito civilistico dell'atto, ma anche la precisa categoria giuridica individuata dalla norma fiscale e l'eventuale tassatività dei presupposti restitutori.
  • Quando il presupposto sostanziale del rimborso manca, diventano irrilevanti le questioni ulteriori sulla legittimazione del soggetto richiedente o sulla ripartizione civilistica dell'onere tributario.

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