Cassazione Penale, Sentenza n. 7216/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la responsabilita' per omicidio stradale a seguito di giudizio abbreviato e, pur riconoscendo un'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., aveva rideterminato la pena. L'imputato deduce due censure principali: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato accoglimento della proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., proposta accolta dal Pubblico Ministero ma rifiutata dalla Corte senza motivazione esplicita; (2) vizio di motivazione e illogicita' nella mancata esclusione come parti civili dei nonni e dello zio della vittima, sostenendo che non sia stata valutata la sussistenza di un rapporto stabile e di un effettivo sostegno morale, secondo il principio giurisprudenziale richiamato (es. pronuncia Borbey)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione del concordato in appello ha ritenuto che nel caso di specie il rigetto fosse motivato anche in modo implicito, essendovi nella decisione del giudice di merito passaggi che evidenziano la gravita' della colpa e quindi la non congruita' della pena concordata. Quanto alla legittimazione delle parti civili (nonni e zio), la Corte ha confermato che il rapporto di parentela garantisce la legittimazione ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 79 c.p.p.: le questioni relative alla prova dell'effettivo danno morale e del sostegno concreto (es. convivenza) attengono al petitum e devono essere valutate in sede civile. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Riconoscimento, da parte della Corte d'appello, dell'attenuante di cui al comma 7 (evento non esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'imputato), utilizzata per rideterminare la pena; la Cassazione prende atto dell'applicazione e non ne censura l'uso
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma che disciplina il concordato in appello: la Corte di Cassazione rileva che, anche se esiste dibattito giurisprudenziale sulla ricorribilita' separata del provvedimento di non ammissione, nel caso concreto la decisione e' risultata adeguatamente motivata, anche implicitamente, nel corpo della sentenza
art. 79 cod. proc. pen.
La Corte osserva che il rapporto di parentela attribuisce legittimazione ad assumere la qualita' di parte civile; la valutazione dell'entita' del danno morale e del concreto sostegno perduto spetta alla prova in sede civile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Cassazione la applica per la condanna alle spese del ricorrente
Massime di principio
- Quando la difesa propone un concordato in appello con adesione del Pubblico Ministero, il giudice d'appello deve valutare la congruita' della pena proposta e motivare il diniego; tuttavia una motivazione implicita puo' essere sufficiente se dal corpo della sentenza emergono chiaramente le ragioni del rifiuto
- La mancanza di una motivazione testuale parola per parola sul verbale non vale automaticamente come vizio se la decisione contiene passaggi che consentono di ricostruire il criterio seguito dal giudice
- Il rapporto di parentela (es. nonni, zii) legittima la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 79 c.p.p.; pero' la legittimazione non equivale a prova automatica del danno morale: la quantificazione e la prova del concreto pregiudizio (sostegno morale, convivenza, comunanza di vita) competono al giudice civile
- Se si intende impugnare il mancato accoglimento di un concordato in appello e' utile ottenere nel verbale o nella motivazione una esposizione chiara dei criteri di rigetto per consentire il controllo in sede di legittimita'; in assenza di cio', la Cassazione puo' ritenere sufficiente la motivazione implicita
- Nel processo penale e civile si devono distinguere gli ambiti: il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile e' questione processuale penale; l'accertamento e la liquidazione del danno morale sono oggetto di prova e valutazione in sede civile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →