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Circolare

Circolare numero 89 del 16-09-2024

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) con decorrenza dal 18 settembre 2024.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione della Banca Centrale Europea il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato fissato al 3,65% dal 18 settembre 2024. La circolare illustra gli effetti su interessi di dilazione e differimento, sulla misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000 (nelle diverse ipotesi di omissione ed evasione) e sulle riduzioni applicabili in caso di procedure concorsuali, con le relative decorrenze e condizioni operative.

Variazione del tasso BCE (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili

Punti principali

Premessa e decorrenze

La BCE ha fissato il tasso di rifinanziamento principale (ex TUR) al 3,65% dal 18/09/2024. Le modifiche normative contenute nel decreto-legge n.19/2024 operano dal 1/09/2024. I piani di ammortamento già notificati non vengono modificati.

Interesse di dilazione

L'interesse di dilazione per le rateazioni presentate dal 18/09/2024 è pari al 9,65% annuo. I piani già emessi restano invariati.

Interesse di differimento

Dal 18/09/2024 l'interesse dovuto per l'autorizzazione al differimento dei termini di versamento è calcolato al 9,65% annuo; il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa a settembre 2024.

Sanzioni civili - omissione (art.116, comma 8, lett. a)

In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione è pari al 9,15% annuo (3,65% + 5,5). Nuova fattispecie di ravvedimento: se il pagamento avviene entro 120 giorni, spontaneamente e in unica soluzione, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica e la sanzione è il 3,65% annuo.

Sanzioni civili - evasione (art.116, comma 8, lett. b)

Per l'evasione la sanzione è il 30% annuo, fino al 60% dell'importo dovuto. Se la denuncia della situazione debitoria è spontanea entro 12 mesi, e il versamento è in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è pari al 9,15% annuo; se il versamento è entro 90 giorni la sanzione è pari all'11,15% annuo. In caso di pagamento rateale l'applicazione delle misure ridotte è subordinata al pagamento della prima rata.

Comma 10 art.116 - incertezze oggettive

Nei casi di oggettive incertezze su obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, e se il versamento è effettuato entro il termine fissato dagli enti, la sanzione è limitata ai soli interessi legali (art.1284 c.c.).

Procedure concorsuali - sanzioni ridotte

In procedure concorsuali, le sanzioni ridotte sono calcolate sul TUR: per la lett. a) pari al TUR (3,65% dal 18/09/2024); per la lett. b) pari al TUR maggiorato di 2 punti (5,65%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e non può essere inferiore all'interesse legale.

Note operative e principio di non retroattività

Le nuove misure si applicano alle rateazioni e differimenti presentati o decorrenze indicate (18/09/2024 e 01/09/2024). Le posizioni già regolate con piani notificati non vengono modificate.

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