Circolare numero 89 del 16-09-2024
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) con decorrenza dal 18 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione della Banca Centrale Europea il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato fissato al 3,65% dal 18 settembre 2024. La circolare illustra gli effetti su interessi di dilazione e differimento, sulla misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000 (nelle diverse ipotesi di omissione ed evasione) e sulle riduzioni applicabili in caso di procedure concorsuali, con le relative decorrenze e condizioni operative.
Variazione del tasso BCE (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa e decorrenze
La BCE ha fissato il tasso di rifinanziamento principale (ex TUR) al 3,65% dal 18/09/2024. Le modifiche normative contenute nel decreto-legge n.19/2024 operano dal 1/09/2024. I piani di ammortamento già notificati non vengono modificati.
Interesse di dilazione
L'interesse di dilazione per le rateazioni presentate dal 18/09/2024 è pari al 9,65% annuo. I piani già emessi restano invariati.
Interesse di differimento
Dal 18/09/2024 l'interesse dovuto per l'autorizzazione al differimento dei termini di versamento è calcolato al 9,65% annuo; il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa a settembre 2024.
Sanzioni civili - omissione (art.116, comma 8, lett. a)
In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione è pari al 9,15% annuo (3,65% + 5,5). Nuova fattispecie di ravvedimento: se il pagamento avviene entro 120 giorni, spontaneamente e in unica soluzione, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica e la sanzione è il 3,65% annuo.
Sanzioni civili - evasione (art.116, comma 8, lett. b)
Per l'evasione la sanzione è il 30% annuo, fino al 60% dell'importo dovuto. Se la denuncia della situazione debitoria è spontanea entro 12 mesi, e il versamento è in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è pari al 9,15% annuo; se il versamento è entro 90 giorni la sanzione è pari all'11,15% annuo. In caso di pagamento rateale l'applicazione delle misure ridotte è subordinata al pagamento della prima rata.
Comma 10 art.116 - incertezze oggettive
Nei casi di oggettive incertezze su obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, e se il versamento è effettuato entro il termine fissato dagli enti, la sanzione è limitata ai soli interessi legali (art.1284 c.c.).
Procedure concorsuali - sanzioni ridotte
In procedure concorsuali, le sanzioni ridotte sono calcolate sul TUR: per la lett. a) pari al TUR (3,65% dal 18/09/2024); per la lett. b) pari al TUR maggiorato di 2 punti (5,65%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e non può essere inferiore all'interesse legale.
Note operative e principio di non retroattività
Le nuove misure si applicano alle rateazioni e differimenti presentati o decorrenze indicate (18/09/2024 e 01/09/2024). Le posizioni già regolate con piani notificati non vengono modificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 ott 2024Circolare numero 90 del 04-10-2024
- Circolare · 9 ott 2024Circolare numero 91 del 09-10-2024
- Circolare · 22 ago 2024Circolare numero 88 del 22-08-2024
- Circolare · 21 ott 2024Circolare numero 92 del 21-10-2024
- Circolare · 1 ago 2024Circolare numero 86 del 01-08-2024
- Circolare · 1 ago 2024Circolare numero 87 del 01-08-2024
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →