Circolare numero 87 del 01-08-2024
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito applicativo dell’articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione della possibilità di cumulare i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli presso gestioni previdenziali italiane anche per il conseguimento della pensione anticipata, a seguito della modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 69/2023 (convertito dalla legge n. 103/2023). Sono richiamate le precedenti circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 e fornite indicazioni operative su decorrenza, condizioni e monitoraggio delle domande e degli oneri.
Istruzioni per l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata (modifica introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 69/2023)
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo alle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 e all'art. 18 della legge n. 115/2015 che disciplina il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con le gestioni previdenziali italiane.
Estensione del cumulo alla pensione anticipata
L'art. 5, comma 1, del d.l. n. 69/2023 ha esteso il cumulo anche alla pensione anticipata, oltre a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Gestioni previdenziali interessate
Possono essere cumulati periodi presso organizzazioni internazionali con: Fondo pensioni lavoratori dipendenti; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gestione separata (art. 2, c.26, L. n. 335/1995); gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO; regimi previdenziali degli enti privatizzati per liberi professionisti (d.lgs. n.103/1996 e n.509/1994).
Requisiti e limiti per l'accesso al cumulo
Il cumulo richiede che la durata totale dei periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e che i periodi non si sovrappongano. Se il diritto alla pensione anticipata è già maturato con la sola contribuzione italiana, ciò preclude l'esercizio del cumulo.
Decorrenza della prestazione
I trattamenti derivanti dal cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in regime di cumulo; in ogni caso non possono essere anteriori al 1° luglio 2023, dato l'entrata in vigore del d.l. n. 69/2023 il 14 giugno 2023. Restano applicabili eventuali regole di differimento della decorrenza.
Modalità di liquidazione
La facoltà di cumulo si esercita e si applicano le disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione, nella gestione che liquida la pensione (anche pro quota).
Monitoraggio e quantificazione degli oneri
L'art. 5, comma 2, del d.l. richiede il monitoraggio delle domande di pensione per valutare gli oneri e gli scostamenti rispetto alle risorse; la modalità attuativa è disciplinata dall'art. 18, comma 9, della legge n. 115/2015.
Rinvio e collaborazione istituzionale
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022. La circolare è condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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