Circolare numero 86 del 01-08-2024
Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale 4 agosto 2023. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il Fondo assicura, inoltre, prestazioni facoltative ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del D.lgs n. 148/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina di dettaglio del Fondo TLC operativo dal 1° gennaio 2024 (Comitato nominato D.M. 14/02/2024), con regole su beneficiari, finanziamento, causali, durata, misura e procedure per l'assegno di integrazione salariale sostitutivo di CIGS/FIS, nonché le prestazioni facoltative e integrative (formazione, integrazioni di NASpI, estensioni di durata, staffetta generazionale). Sono fornite indicazioni operative su termini di domanda, istruttoria, criteri di precedenza, monitoraggio della spesa, compilazione del flusso Uniemens e rilevazioni contabili con nuovi conti dedicati.
Disciplina operativa del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (istituito con D.I. 4/08/2023) e istruzioni sull'assegno di integrazione salariale e prestazioni integrative
Punti principali
Quadro normativo e avvio del Fondo
Il Fondo è istituito in attuazione degli artt. 26 e 30 del D.lgs. 148/2015 come modificato dalla legge n. 234/2021; decreto istitutivo pubblicato in G.U. 18/09/2023, disciplina applicabile dal 1° gennaio 2024; Comitato amministratore nominato con D.M. n.17/2024.
Ambito di applicazione e destinatari
Riguarda le imprese della filiera delle telecomunicazioni (telefonia, trasmissione dati, servizi digitali, assistenza clienti, sviluppo soluzioni tecnologiche). Beneficiari dell'assegno sono tutti i lavoratori subordinati (inclusi determinati apprendisti, a tempo determinato e a domicilio), esclusi i dirigenti.
Assegno di integrazione salariale: causali e durata
Fondo eroga assegno per le causali ordinarie e straordinarie previste dagli artt. 11 e 21 del D.lgs. 148/2015 (es. eventi transitori, mercato, riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). Durate e limiti rispettano le soglie dimensionale previste (biennio/quinquennio mobile e limiti 1/3 ore lavorabili), con specifiche tabelle per imprese fino a 5, 5-15 e oltre 15 dipendenti.
Misura e contribuzione figurativa
Misura pari all'80% della retribuzione per le ore non prestate con applicazione del massimale mensile unico (es. 1.392,89 euro per 2024). Il Fondo versa la contribuzione previdenziale correlata ai fini pensionistici e riconosce ANF secondo le regole vigenti.
Finanziamento e contributo addizionale
Per assegno: contributo ordinario 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratori) sulla retribuzione imponibile; contributo addizionale a carico del datore che usufruisce della prestazione pari all'1,5% calcolato sulla somma delle retribuzioni perse. Per prestazioni facoltative (formazione, integrazioni NASpI ecc.) contributo ordinario 0,45% e, ove previsto, contributi straordinari o addizionali a carico del datore.
Informativa sindacale e documentazione
Accesso alle prestazioni subordinato a istanza dell'azienda e all'espletamento delle procedure di informativa/consultazione ai sensi dell'art.14 D.lgs.148/2015; è ammessa dichiarazione sostitutiva salvo richiesta documentale da parte del Comitato; per contratto di solidarietà obbligatorio allegare verbale d'accordo e elenco lavoratori.
Presentazione, istruttoria e criteri di delibera
Domande da presentare non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione; istruttoria a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali; delibere del Comitato ordinate cronologicamente e vincolate alla disponibilità del Fondo; per istanze autorizzate dal 15/02/2024 competenza del Comitato.
Prestazioni facoltative e integrative
Il Fondo può finanziare programmi formativi, integrazioni in caso di cessazione (integrazione NASpI in importo e durata fino a 12 mesi), assegni straordinari per esodi e contributi per staffetta generazionale (opzionali e a carico del datore). Applicazione di tetto aziendale e criteri di precedenza/turnazione; alcune misure richiedono contributo straordinario a copertura degli oneri.
Flussi Uniemens e codifiche operative
Per le istanze occorre associare un ticket e compilare specifici elementi Uniemens con codice evento AOR; per esposizione contributo addizionale usare causale A108; per conguaglio usare L016. Indicazioni tecniche rinviate al documento tecnico Uniemens e a prossimi messaggi operativi.
Istruzioni contabili ed equilibrio finanziario
Istituiti conti dedicati STRxxxx per pagamento diretto, conguagli, recuperi, crediti/debiti e contribuzione correlata (es. STR30100, STR32141, STR21106 ecc.). Il Fondo deve mantenere equilibrio finanziario, predisporre bilancio tecnico previsivo a otto anni e monitoraggio della spesa; pagamenti e autorizzazioni vincolati alle riserve disponibili.
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