Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 86 del 01-08-2024

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale 4 agosto 2023. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il Fondo assicura, inoltre, prestazioni facoltative ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del D.lgs n. 148/2015.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina di dettaglio del Fondo TLC operativo dal 1° gennaio 2024 (Comitato nominato D.M. 14/02/2024), con regole su beneficiari, finanziamento, causali, durata, misura e procedure per l'assegno di integrazione salariale sostitutivo di CIGS/FIS, nonché le prestazioni facoltative e integrative (formazione, integrazioni di NASpI, estensioni di durata, staffetta generazionale). Sono fornite indicazioni operative su termini di domanda, istruttoria, criteri di precedenza, monitoraggio della spesa, compilazione del flusso Uniemens e rilevazioni contabili con nuovi conti dedicati.

Disciplina operativa del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (istituito con D.I. 4/08/2023) e istruzioni sull'assegno di integrazione salariale e prestazioni integrative

Punti principali

Quadro normativo e avvio del Fondo

Il Fondo è istituito in attuazione degli artt. 26 e 30 del D.lgs. 148/2015 come modificato dalla legge n. 234/2021; decreto istitutivo pubblicato in G.U. 18/09/2023, disciplina applicabile dal 1° gennaio 2024; Comitato amministratore nominato con D.M. n.17/2024.

Ambito di applicazione e destinatari

Riguarda le imprese della filiera delle telecomunicazioni (telefonia, trasmissione dati, servizi digitali, assistenza clienti, sviluppo soluzioni tecnologiche). Beneficiari dell'assegno sono tutti i lavoratori subordinati (inclusi determinati apprendisti, a tempo determinato e a domicilio), esclusi i dirigenti.

Assegno di integrazione salariale: causali e durata

Fondo eroga assegno per le causali ordinarie e straordinarie previste dagli artt. 11 e 21 del D.lgs. 148/2015 (es. eventi transitori, mercato, riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). Durate e limiti rispettano le soglie dimensionale previste (biennio/quinquennio mobile e limiti 1/3 ore lavorabili), con specifiche tabelle per imprese fino a 5, 5-15 e oltre 15 dipendenti.

Misura e contribuzione figurativa

Misura pari all'80% della retribuzione per le ore non prestate con applicazione del massimale mensile unico (es. 1.392,89 euro per 2024). Il Fondo versa la contribuzione previdenziale correlata ai fini pensionistici e riconosce ANF secondo le regole vigenti.

Finanziamento e contributo addizionale

Per assegno: contributo ordinario 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratori) sulla retribuzione imponibile; contributo addizionale a carico del datore che usufruisce della prestazione pari all'1,5% calcolato sulla somma delle retribuzioni perse. Per prestazioni facoltative (formazione, integrazioni NASpI ecc.) contributo ordinario 0,45% e, ove previsto, contributi straordinari o addizionali a carico del datore.

Informativa sindacale e documentazione

Accesso alle prestazioni subordinato a istanza dell'azienda e all'espletamento delle procedure di informativa/consultazione ai sensi dell'art.14 D.lgs.148/2015; è ammessa dichiarazione sostitutiva salvo richiesta documentale da parte del Comitato; per contratto di solidarietà obbligatorio allegare verbale d'accordo e elenco lavoratori.

Presentazione, istruttoria e criteri di delibera

Domande da presentare non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione; istruttoria a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali; delibere del Comitato ordinate cronologicamente e vincolate alla disponibilità del Fondo; per istanze autorizzate dal 15/02/2024 competenza del Comitato.

Prestazioni facoltative e integrative

Il Fondo può finanziare programmi formativi, integrazioni in caso di cessazione (integrazione NASpI in importo e durata fino a 12 mesi), assegni straordinari per esodi e contributi per staffetta generazionale (opzionali e a carico del datore). Applicazione di tetto aziendale e criteri di precedenza/turnazione; alcune misure richiedono contributo straordinario a copertura degli oneri.

Flussi Uniemens e codifiche operative

Per le istanze occorre associare un ticket e compilare specifici elementi Uniemens con codice evento AOR; per esposizione contributo addizionale usare causale A108; per conguaglio usare L016. Indicazioni tecniche rinviate al documento tecnico Uniemens e a prossimi messaggi operativi.

Istruzioni contabili ed equilibrio finanziario

Istituiti conti dedicati STRxxxx per pagamento diretto, conguagli, recuperi, crediti/debiti e contribuzione correlata (es. STR30100, STR32141, STR21106 ecc.). Il Fondo deve mantenere equilibrio finanziario, predisporre bilancio tecnico previsivo a otto anni e monitoraggio della spesa; pagamenti e autorizzazioni vincolati alle riserve disponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.