Circolare numero 92 del 21-10-2024
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 23 ottobre 2024, è pari al 3,40%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione della BCE del 17 ottobre 2024 ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a 3,40% (efficace dal 23/10/2024). Ciò comporta l'aggiornamento delle misure degli interessi per dilazioni e differimenti e la revisione delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000 (e successive modifiche del d.l. n.19/2024). Sono indicate le nuove percentuali per le diverse fattispecie, le modalità di ravvedimento operoso e le regole specifiche per le procedure concorsuali; i piani di ammortamento già notificati non sono modificati.
Aggiornamento tassi (decisione BCE 17/10/2024) e conseguenze su interessi di dilazione, differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La BCE ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% dal 23/10/2024; tale valore sostituisce l'ex TUR e incide sul calcolo di interessi e sanzioni per contributi/previdenza, anche in relazione alle modifiche introdotte dal d.l. n.19/2024.
Interesse di dilazione
L'interesse per la regolarizzazione rateale (art.2, c.11 d.l. 9/10/1989 n.338) è fissato al 9,40% annuo e si applica alle rateazioni presentate dal 23/10/2024. I piani già emessi e notificati non subiscono modifiche.
Interesse di differimento
L'interesse dovuto per autorizzazioni al differimento del versamento dei contributi è pari al 9,40% annuo, applicato a decorrere dalla contribuzione di ottobre 2024 per le autorizzazioni con effetto dal 23/10/2024.
Sanzioni civili - lettera a) (mancato/ritardato pagamento)
Per mancato o ritardato pagamento la sanzione è pari all'8,90% annuo (3,40% + 5,5 punti). Per ravvedimento operoso (pagamento entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneo) la maggiorazione di 5,5 punti non si applica: sanzione pari al 3,40% annuo (norma operativa dal 1/9/2024). Il tetto massimo rimane il 40% dell'importo non versato.
Sanzioni civili - lettera b) (evasione)
In caso di evasione la sanzione è pari al 30% annuo, entro il limite del 60% dell'importo non corrisposto. Se la denuncia della situazione debitoria è spontanea entro 12 mesi, le sanzioni vengono ridotte: pagamento entro 30 giorni dalla denuncia -> 8,90% annuo (3,40% +5,5); pagamento entro 90 giorni -> 10,90% annuo (3,40% +7,5). In caso di rateazione, l'applicazione delle misure ridotte è subordinata al versamento della prima rata.
Fattispecie comma 10 (incertezze giurisprudenziali/amministrative)
Per i casi disciplinati dall'art.116, comma 10 (mancato/ritardato versamento dovuto a oggettive incertezze riscettive poi riconosciute), la sanzione si riduce ai soli interessi legali ex art.1284 c.c., purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Procedure concorsuali - sanzioni ridotte
In procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni (delib. C.d.A. Istituto n.1/2002) prevede per la lettera a) l'applicazione del tasso ex TUR (3,40% dal 23/10/2024) e per la lettera b) il TUR maggiorato di 2 punti (5,40%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese; il limite massimo della riduzione non può essere inferiore all'interesse legale.
Decorrenze e riferimenti temporali
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) = 3,40% dal 23/10/2024. Nuove regole di ravenedimento (es. 120 giorni per lettera a)) operative dal 1/9/2024. Interesse legale in vigore dal 1/1/2024 = 2,50% annuo (riferimento per il confronto con il TUR).
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