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Circolare

Circolare numero 88 del 22-08-2024

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, a seguito dell’adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1-bis dell’articolo 40 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il decreto interministeriale 22 agosto 2023.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il recepimento, tramite il D.I. 22 agosto 2023, delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021 in tema di ammortizzatori sociali applicate al Fondo di Bolzano: ampliamento della platea dei datori di lavoro e dei beneficiari dell'assegno di integrazione salariale, eliminazione del tetto aziendale, disciplina di misura e durata dell'assegno, contributi di finanziamento (ordinario e addizionale), modalità di presentazione e gestione delle domande (ticket, scadenze) e aggiornamenti contabili e di flusso Uniemens.

Adeguamento e disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige (D.I. 22 agosto 2023): assegno di integrazione salariale, ambito di applicazione, contributi, flussi Uniemens e istruzioni contabili

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Recepimento delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 al d.lgs. n. 148/2015; adeguamento del Fondo di Bolzano a seguito dell'accordo del 15 dicembre 2022 e dell'emanazione del D.I. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023.

Finalità del Fondo

Assicurare tutele reddituali in costanza di rapporto per riduzioni/sospensioni per causali ordinarie e straordinarie, finanziare contribuzione per "staffetta generazionale" e contribuire a programmi formativi di riconversione/riqualificazione.

Ambito di applicazione: datori di lavoro

Aderiscono facoltativamente i datori già in Fondi bilaterali che occupano almeno il 75% dei dipendenti in Alto Adige; obbligatoria l'applicazione ai datori privati con almeno un dipendente appartenenti a settori non coperti da Fondi nazionali, che occupano almeno il 75% in Provincia. Datori obbligati devono versare il contributo ordinario dal periodo paga di ottobre 2023 e possono richiedere assegni per periodi decorrenti dal 9/10/2023.

Accesso alla prestazione e termini

L'accesso è preceduto dalle procedure di informazione/consultazione sindacale; domande presentate non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/reduzione (art. 30, comma 2 d.lgs. 148/2015).

Beneficiari

Tutti i lavoratori subordinati, compresi dirigenti, apprendisti (qualsiasi tipologia), lavoratori a domicilio, con anzianità minima presso l'unità produttiva di 30 giorni nei 12 mesi precedenti la domanda (per periodi decorrenti dal 9/10/2023). Per periodi anteriori si applicava la disciplina previgente (90 giorni, esclusione dirigenti).

Tetto aziendale

Eliminazione del c.d. tetto aziendale previsto nel precedente decreto: non è più applicato.

Causali di intervento

Accesso per causali ordinarie (art. 11) e straordinarie (art. 21) del d.lgs. 148/2015; per causali straordinarie si applicano i criteri di valutazione del D.M. n. 94033/2016 e del D.M. n. 33/2022 a seconda della dimensione aziendale (fino a 15 dipendenti vs oltre 15). I criteri per ordinarie: D.M. n. 95442/2016.

Misura dell'assegno

L'assegno equivale all'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate entro il massimale mensile previsto (per il 2024: 1.392,89 euro); è erogato secondo le regole dell'art. 3 d.lgs. 148/2015 (solo massimale mensile). L'assegno è corrisposto al lordo della riduzione del 5,84% e spetta anche l'ANF a carico del Fondo; il Fondo versa la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.

Durata dell'intervento

Concessione fino a 13 settimane per singola richiesta; limiti massimi differenziati per dimensione aziendale: aziende fino a 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie e straordinarie; aziende oltre 15 dipendenti: 26 settimane per ordinarie, e per straordinarie: 24 mesi per riorganizzazione (anche transizione), 12 mesi per crisi aziendale, 36 mesi per contratto di solidarietà. Rispettati i limiti biennali/quinquennali dell'art.4 d.lgs.148/2015.

Informativa sindacale

È richiesto l'espletamento delle procedure di informazione/consultazione; non è obbligatorio allegare la documentazione provante l'avvenuta informativa: è ammessa dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445/2000) con obbligo di conservazione. Per la causale "contratto di solidarietà" è obbligatorio il verbale di accordo e l'elenco dei lavoratori interessati.

Autorizzazioni, pagamenti e rimborso

Il Comitato amministratore del Fondo delibera e rilascia l'autorizzazione; il datore di lavoro paga i lavoratori alla fine di ogni periodo di paga e poi chiede il rimborso o conguaglia. Termini perentori per conguaglio/rimborso: entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga alla scadenza della concessione o dalla notifica dell'autorizzazione (art.7 d.lgs.148/2015). Pagamento diretto ai lavoratori solo in casi di insolvenza seriamente documentata.

Contributi di finanziamento

Datori tenuti al versamento di contributo ordinario e contributo addizionale: contributo ordinario 0,50% per aziende fino a 5 dipendenti (ripartito 2/3 datore, 1/3 lavoratore) e 0,80% per aziende oltre 5 dipendenti (stesso riparto). Contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse. Possibilità di delibera per riduzione del contributo per piccole aziende (fino al 40% della aliquota ordinaria) applicabile dal 1° gennaio 2025 previo delibera entro il 31/12 di ogni anno.

Modalità Uniemens e codici di flusso

Unificazione codici evento e conguaglio nel flusso Uniemens; uso di "ticket" identificativo (obbligatorio per istanze da novembre 2023) per associare domanda e autorizzazione. Codice evento AOR ("Assegno di integrazione salariale") in luogo di ASR; uso dei causali A101 per contributo addizionale e L001 per conguaglio assegno; i codici A102 e L002 non si devono più usare. I datori contraddistinti da codice autorizzazione "6P" devono usare la procedura; specifiche istruzioni per esposizione ore e importi nel tracciato Uniemens.

Istruzioni contabili

Aggiornamento e ridenominazione dei conti relativi a prestazioni ordinarie, ANF, contribuzione ordinaria e addizionale; integrazione denominazioni per uniformare causali (incluso contratto di solidarietà). I conti esistenti per conguagli con codici "A101" e "L002" restano validi fino a conclusione regolarizzazioni. Istruzioni contabili per staffetta generazionale e programmi formativi saranno fornite successivamente all'emanazione del decreto attuativo.

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