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Circolare

Circolare numero 91 del 09-10-2024

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i criteri per l'iscrizione alla GCA, le modalità di comunicazione e di gestione dello stato di "sospensione" delle posizioni contributive (CIDA) in assenza di operai agricoli e le regole per la successiva riattivazione. Si ribadisce l'obbligo di comunicare la sospensione e la ripresa entro 30 giorni e si definiscono le condizioni per la sospensione d'ufficio delle posizioni utilizzate solo per operai a tempo determinato che non presentano flussi Uniemens-PosAgri per un intero anno civile.

Sospensione e ripresa dell'attività con dipendenti nella Gestione contributiva agricola (GCA)

Punti principali

Premessa

L'INPS iscrive alla GCA i datori di lavoro agricoli ai sensi dell'art.49 L. 88/1989 e dell'art.2135 c.c., nonché i soggetti assimilati per legge (es. D.lgs. 228/2001, comma 2). Alcune imprese non agricole devono comunque iscrivere operai alla GCA in forza di norme speciali (es. L. 240/1984, L. 92/1979). Riferimenti a circolari precedenti: n.126/2009, n.94/2019, n.56/2020.

Definizione e comunicazione della sospensione

La 'sospensione dell'attività con dipendenti' è il periodo in cui il datore non ha operai agricoli in forza; l'assenza di operai fa venir meno l'obbligo contributivo. Il datore deve comunicare lo stato di "sospensione" entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento ai sensi dell'art.5, comma 3, D.lgs. 375/1993 (cfr. Allegato 1 alla circ. 88/2006). Vengono anche forniti esempi di casi configuranti sospensione.

Sospensione d'ufficio delle posizioni CIDA usate per operai a tempo determinato

Le posizioni CIDA utilizzate esclusivamente per operai a tempo determinato e prive, per un intero anno civile, di invio di flussi Uniemens-PosAgri e di contratti attivi devono essere poste d'ufficio nello stato di "Sospensione". Non costituisce sospensione il ricorso stagionale o trimestrale alla manodopera a tempo determinato come precisato nell'Allegato alla circ.88/2006.

Data di efficacia della sospensione

La data di sospensione coincide con il primo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, con l'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Ripresa dell'attività e riattivazione della posizione

L'assunzione di un nuovo operaio su una posizione CIDA sospesa determina il cambio di stato in "Riattivata". La riattivazione si concretizza mediante denuncia di variazione del datore di lavoro presentata tramite il servizio "Iscrizione Azienda Agricola" nell'area riservata del portale INPS entro 30 giorni dall'assunzione (art.5, comma 3, D.lgs. 375/1993).

Riferimenti normativi e amministrativi

Norme richiamate: art.49 L.88/1989, art.2135 c.c., D.lgs. 228/2001 art.1 c.2, L.296/2006, L.240/1984 art.1, L.92/1979 art.6, D.lgs.375/1993 art.5 c.3; circolari INPS richiamate: n.88/2006 (Allegato 1) e successive (n.126/2009, n.94/2019, n.56/2020).

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