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Circolare

Circolare numero 90 del 04-10-2024

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024. Si forniscono altresì indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dal medesimo articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche entrate in vigore dal 1° settembre 2024 al regime delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva (art.116 L.388/2000) introdotte dall'art.30 del DL 19/2024, definisce il nuovo ravvedimento operoso e le agevolazioni in caso di accertamenti d'ufficio, disciplina le attività di compliance e rafforza i poteri di accertamento e di richiesta documentale dell'INPS. Vengono anche chiarite disposizioni comuni, fattispecie con incertezze giurisprudenziali e gli adeguamenti procedurali necessari.

Modifiche al regime sanzionatorio per omissione, evasione e nuovi strumenti di compliance e accertamento INPS (art.30 DL 19/2024 e art.116 L.388/2000)

Punti principali

Premessa

Riformulazione delle fattispecie di omissione ed evasione contributiva e introduzione di misure volte a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive, in linea con il PNRR; modifiche operative decorrenti dal 1° settembre 2024, salvo diverse previsioni specifiche.

Omissione contributiva (art.116, lett. a)

Sanzione ordinaria: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 p.p. annui, fino al 40%. Novità: se il pagamento integrale è effettuato spontaneamente in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza e prima di contestazioni, non si applica la maggiorazione di 5,5 p.p. Il pagamento in unica soluzione può essere effettuato in più versamenti purché completato entro 120 giorni; la rateazione non consente il beneficio. Applicazione agli inadempimenti con scadenze decorrenti dal 1/9/2024.

Evasione contributiva (art.116, lett. b)

Definizione estesa: comprende denunce/dichiarazioni omesse o non conformi al vero poste in essere con dolo volto a occultare elementi rilevanti. Sanzione ordinaria: 30% annuo sino al 60%. Ravvedimento: denuncia spontanea entro 12 mesi degrada la sanzione a omissione con tasso+5,5% se pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, o tasso+7,5% se entro 90 giorni. Possibile rateazione se domanda e prima rata entro i termini; in caso di inadempimento delle rate, sanzioni ricalcolate in misura ordinaria.

Accertamenti d'ufficio e riduzione 50% (art.116, lett. b-bis)

Se l'ente accerta d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive e il contribuente paga in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure presenta domanda di rateazione e versa la prima rata entro 30 giorni, le sanzioni ordinarie previste dalle lett. a) e b) si riducono al 50%. In caso di rateazione, la perdita del beneficio per mancati o tardivi pagamenti determina ricalcolo e nuovo piano senza revoca della rateazione.

Disposizioni comuni

Le sanzioni sono calcolate in ragione d'anno dal giorno successivo all'inadempimento fino al pagamento. L'INPS verificherà le date di pagamento per determinare il regime applicabile e rettificare le sanzioni ove necessario. I tetti massimi (40% per omissione/alcuni ravvedimenti, 60% per evasione ordinaria) continuano a trovare applicazione; specifiche esclusioni e proroghe per alcune contribuzioni pubbliche fino al 31/12/2024.

Incertezze giurisprudenziali e riduzione delle sanzioni (commi 10 e 15)

Per omissioni dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali/amministrativi il nuovo regime prevede il pagamento dei soli interessi legali se i contributi sono versati entro il termine fissato dall'ente. Il CdA degli enti può, su direttive ministeriali, ridurre le sanzioni fino alla misura degli interessi legali in casi di incertezza interpretativa rilevante o di crisi/ristrutturazione aziendale (collegata a CIGS o ad altra definizione normativa della crisi). Esclusione del beneficio se il debitore propone pagamenti parziali tramite strumenti del Codice della crisi.

Attività di compliance INPS (commi 5-9)

Dal 1/9/2024 l'INPS mette a disposizione di contribuenti e intermediari le informazioni in suo possesso sui rapporti di lavoro e imponibili; il contribuente può segnalare fatti non conosciuti. Criteri e modalità sono disciplinati da delibera CdA (delibera n.67/2024 in corso di approvazione). La regolarizzazione secondo le modalità indicate consente sanzioni agevolate: omissione = tasso ufficiale; evasione = tasso ufficiale +5,5 p.p.; il beneficio è applicabile anche in caso di rateazione subordinata al versamento della prima rata, con perdita in caso di mancati pagamenti successivi.

Accertamento d'ufficio e poteri istruttori (commi 10-14)

INPS può effettuare accertamenti d'ufficio sfruttando banche dati e confronti informativi. Può invitare il contribuente e terzi a comparire, esibire documenti e compilare questionari, con priorità di notifica via PEC e termini minimi di 15 giorni. Se il contribuente paga integralmente entro 30 giorni dall'avviso di accertamento si applica il regime agevolato b-bis; l'omessa collaborazione può essere utilizzata dal giudice come elemento probatorio.

Adeguamenti procedurali

Le modifiche richiedono adeguamenti informatici e procedurali dell'Istituto: eventuali istruzioni operative e messaggi saranno pubblicati successivamente.

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