Cassazione Civile, Sentenza n. 21286/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso delle ritenute operate nel 2007-2008 su interessi derivanti da titoli di Stato e obbligazioni emessi in Italia. Hypo Tirol sosteneva l'esenzione prevista dalla Convenzione Italia-Austria (art. 11 par. 3 lett. b) deducendo che gli interessi fossero pagati a un ente interamente di proprietà del Land Tirolo, quindi beneficiario effettivo. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo non provata la qualita di beneficiario effettivo e sostenendo che gli interessi potessero essere riconducibili alla stabile organizzazione italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto la domanda di Hypo; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando che Hypo era beneficiaria effettiva. La Cassazione ha valutato i tre motivi di ricorso dell'Agenzia: il primo, relativo alla presunta inidoneita probatoria della relazione della societa di revisione e delle attestazioni di Clearstream, e stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato poiche tali documenti, non contestati specificamente e idonei a formare una presunzione grave, precisa e concordante, creavano un quadro probatorio che l'Ufficio non ha efficacemente confutato; il secondo motivo sulla non utilizzabilita dell'autocertificazione e inammissibile perche la CTR aveva escluso di basarsi su una autocertificazione e aveva fatto leva su altri elementi probatori; il terzo motivo sulla nullita della motivazione e inammissibile o infondato poiche la motivazione della CTR risultava leggibile e coerente. Conseguentemente il ricorso dell'Agenzia e stato rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria (29/06/1981)
art. 11, par. 2 e art. 11, par. 3 lett. b
La Corte ricorda che l'applicazione dei benefici convenzionali richiede che il percettore sia anche l'effettivo beneficiario degli interessi; l'art. 11 par.3 lett. b prevede l'esenzione quando gli interessi sono pagati a uno Stato contraente o a un suo ente interamente di proprieta, e il giudice deve verificare la qualita di beneficiario effettivo per evitare abusi.
D.P.R. n. 600/1973
Disposizione che prevedeva la ritenuta del 12,5% sugli interessi percepiti in Italia; il rimborso contestato riguarda proprio le ritenute operate ai sensi di tale norma.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 115
Art. 360 nn.3 e 4 disciplinano i motivi di cassazione invocati dall'Agenzia; la Corte ha richiamato la limitazione del riesame in cassazione cui si aggiunge l'ambito dell'art.115 (divieto di valorizzare prove non dedotte o disposte fuori limiti) precisando che la censura non poteva ridursi a un diverso apprezzamento in fatto del materiale probatorio di merito.
Codice civile
Art. 2729 relative alle presunzioni (gravita, precisione, concordanza): la Corte ha controllato che l'applicazione della presunzione da parte del giudice di merito rispettasse tali caratteri; art. 2697 sull'onere della prova: la Cassazione ha confermato che, nella domanda di rimborso, spetta al richiedente provare i fatti costitutivi mentre l'ufficio deve provare l'eventuale eccezione (per esempio l'attribuzione a stabile organizzazione).
D.P.R. n. 445/2000
art. 1 commi 1, 3 e 4; artt. 46, 47, 48
Norme sull'autocertificazione: la Corte ha ricordato i limiti dell'autocertificazione in giudizio ma ha osservato che la CTR non si e basata su un'autocertificazione come prova esclusiva, bensì su altri documenti e attestazioni.
Costituzione italiana
Richiamata in relazione al principio della motivazione delle decisioni giudiziali; la Corte ha valutato se la motivazione della CTR fosse apparente o mancante e l'ha ritenuta invece adeguata.
D.lgs. n. 546/1992
art. 36, secondo comma, n. 4
Normativa processuale tributaria richiamata nel contesto del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullita per motivazione apparente.
Massime di principio
- La qualita di beneficiario effettivo ai fini dei trattati internazionali va provata dal richiedente il beneficio; pero documenti idonei come relazioni di revisione indipendenti e attestazioni della banca depositaria possono creare una presunzione grave, precisa e concordante a favore del contribuente se non contestati specificamente dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione che contesta il beneficio convenzionale deve fornire elementi concreti e specifici per confutare la documentazione prodotta dal contribuente; mere censure generiche non sono sufficienti a rimuovere la presunzione probatoria formata dai documenti non contestati.
- L'autocertificazione del contribuente, da sola, e generalmente insufficiente a provare la qualita di beneficiario effettivo; tuttavia se la decisione di merito non si fonda su autocertificazioni ma su altri documenti, la censura sull'autocertificazione e inidonea.
- La nozione di 'beneficiario effettivo' e finalizzata a prevenire abusi e treaty shopping; in caso di dubbi e possibile dedurre l'esistenza di una stabile organizzazione o di una traslazione impropria, ma l'onere di provare l'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione spetta all'ufficio che solleva l'eccezione.
- Le attestazioni delle banche depositarie o dei sistemi di clearing possono essere utili per ricostruire il destinatario degli interessi, le date e gli importi; per contestarle e necessario dimostrare in concreto l'assenza di correlazione tra i movimenti registrati e la disponibilita economica dell'apparente beneficiario.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove di merito e limitato: la Suprema Corte verifica la corretta applicazione delle norme e la fondatezza giuridica delle motivazioni, ma non puo sostituirsi al giudice di merito nel riesaminare il pesaggio delle prove non legali se corrette nella motivazione.
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