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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11344 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI - Convenzione stupulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999 - Cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Operazione imponibile - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 2004 maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, contestando, tra l'altro, la mancata contabilizzazione del valore di aree edificabili cedute gratuitamente al Comune di Rozzano nell'ambito di una convenzione urbanistica relativa a un Programma integrato di intervento. L'Ufficio aveva qualificato tale cessione come destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e, quindi, come ricavo imponibile ai sensi dell'art. 85, comma 2, T.U.I.R., nonché come operazione imponibile ai fini IVA. Erano inoltre contestati alcuni costi dedotti e alcune detrazioni IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla qualificazione fiscale della cessione delle aree, stabilendo che essa era funzionale all'attuazione del programma urbanistico e costituiva un contributo in natura, non una liberalità o una destinazione estranea all'attività d'impresa. La cessione non doveva quindi essere trattata come ricavo ai fini delle imposte dirette. È stato inoltre stabilito che la cessione gratuita di aree al Comune, effettuata in esecuzione di una convenzione urbanistica o a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non costituisce operazione imponibile ai fini IVA. La Corte ha accolto anche la censura relativa all'illegittima modifica, in corso di giudizio, della motivazione dell'accertamento riguardante l'indetraibilità dell'IVA. È stato accolto, infine, il motivo relativo all'omesso esame di alcuni costi documentati, pari a Euro 300 per l'acquisto di un terreno e a Euro 20.000 per mobili d'ufficio. Il terzo motivo è stato rigettato; il quinto è stato dichiarato assorbito; i motivi settimo, ottavo e nono sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza della C.T.R. Lombardia è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 2, T.U.I.R.

    si comprende... tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

    La norma non si applica quando la cessione del bene, pur gratuita, è strettamente funzionale all'attività imprenditoriale e all'acquisizione di utilità economiche per l'impresa, come nel caso dell'attuazione di un programma urbanistico che valorizza i terreni residui.

  • Legge Regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 9, art. 6, commi 1, 4, 5 e 6

    gli obblighi relativi al reperimento delle aree di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere soddisfatti mediante la cessione di aree esterne al perimetro del singolo programma

    La cessione di aree può costituire adempimento degli obblighi urbanistici connessi a un Programma integrato di intervento. La cessione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione possono anche coesistere, in relazione alle dimensioni e alle necessità del piano.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 51

    non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione

    La cessione di aree al Comune effettuata nell'ambito di una convenzione urbanistica o a scomputo degli oneri di urbanizzazione è esclusa dall'IVA, poiché costituisce una modalità alternativa di adempimento di obblighi urbanistici e non una cessione commerciale a titolo oneroso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato esclusivamente perché il fornitore non ha versato l'imposta all'Erario, salvo che l'Amministrazione dimostri specifici elementi di frode o l'assenza dei presupposti sostanziali della detrazione. Nel caso concreto, la questione è stata assorbita.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56; Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    L'Amministrazione finanziaria non può modificare in giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento introducendo ragioni di fatto o di diritto nuove e diverse da quelle originariamente contestate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione vigente dopo il D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    In cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non la semplice omessa valutazione di singoli elementi probatori o una critica alla sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • La cessione gratuita di aree a un Comune non è automaticamente una donazione o una destinazione estranea all'impresa: se è prevista da una convenzione urbanistica e serve a ottenere l'approvazione o l'attuazione di un intervento edilizio, può essere considerata funzionale all'attività imprenditoriale.
  • Ai fini delle imposte dirette, una cessione senza corrispettivo non genera necessariamente un ricavo. Occorre verificare se l'operazione è collegata a vantaggi economici o urbanistici per l'impresa e se costituisce adempimento di obblighi connessi allo sviluppo del patrimonio immobiliare.
  • Ai fini IVA, le cessioni di aree o opere di urbanizzazione effettuate nei confronti dei Comuni in esecuzione di convenzioni urbanistiche o a scomputo degli oneri sono, in linea generale, escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 51 della legge n. 342 del 2000.
  • L'Ufficio deve mantenere invariata in giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento: non può sostituire la contestazione originaria con nuove ragioni, come l'assenza di inerenza, competenza o documentazione, se inizialmente aveva contestato soltanto il mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore.
  • Per dimostrare la deducibilità dei costi urbanistici e degli altri costi d'impresa è essenziale conservare convenzioni, quietanze, ricevute, assegni, fatture e ogni documento idoneo a provare effettività, inerenza e competenza.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo completamente trascurato dal giudice; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia valutato in modo errato o insufficiente la documentazione.

Testo integrale

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