Sentenza del 20/01/2017 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Diniego di rimborso relativo a ritenute operate in eccesso dal Fondo Pensione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute ritenute eccedenti, sostenendo che i contributi versati durante il rapporto di lavoro fossero effettivamente a suo carico e dovessero quindi essere dedotti dall'imponibile nella misura prevista dalla normativa, pari al 4% della retribuzione imponibile. Ha inoltre contestato il trattamento fiscale della prestazione pensionistica erogata in forma capitale, sostenendo l'applicabilità della tassazione agevolata prevista per le prestazioni pensionistiche periodiche, con base imponibile ridotta all'87,50%.
La decisione
La decisione riconosce che, qualora sia provato con certezza che i contributi erano a carico del lavoratore e non del datore di lavoro, il Fondo deve applicare la relativa deduzione sull'imponibile. Inoltre, quando la prestazione viene erogata in forma capitale perché il Fondo non può più proseguire l'erogazione in forma di rendita, essa mantiene la natura di reddito sostitutivo della prestazione pensionistica e beneficia della tassazione agevolata, con imponibile ridotto all'87,50%. Il diniego di rimborso delle ritenute eccedenti risulta pertanto non corretto nei limiti in cui non abbia tenuto conto di tali criteri.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La prestazione erogata in forma capitale in sostituzione della rendita pensionistica conserva la medesima natura reddituale della prestazione sostituita e deve essere trattata fiscalmente come reddito pensionistico.
Art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR, nella versione vigente ratione temporis
La tassazione agevolata applicabile alle prestazioni pensionistiche periodiche si estende, nel caso considerato, alla prestazione erogata in forma capitale per l'impossibilità sopravvenuta del Fondo di proseguire la rendita, mediante riduzione della base imponibile all'87,50%.
Normativa vigente sulla deducibilità dei contributi ai fondi pensione
I contributi effettivamente sostenuti dal lavoratore devono essere dedotti dall'imponibile, nella misura prevista, quando sia dimostrato che non sono stati posti a carico del datore di lavoro.
Massime di principio
- Per ottenere il corretto trattamento fiscale dei contributi a un fondo pensione è essenziale dimostrare documentalmente chi abbia effettivamente sostenuto il relativo onere economico.
- La prestazione erogata in forma capitale non perde necessariamente la natura pensionistica: se sostituisce una rendita divenuta impossibile, può conservare la categoria reddituale e il regime agevolato della prestazione sostituita.
- Il sostituto d'imposta deve applicare le deduzioni e le aliquote agevolate previste dalla legge sulla base della natura effettiva della prestazione e dei contributi versati, non soltanto sulla forma materiale dell'erogazione.
- In caso di ritenute eccessive, il contribuente deve verificare la documentazione relativa ai contributi, la causa dell'erogazione in capitale e la normativa vigente nel periodo d'imposta interessato, poiché il regime fiscale può dipendere dalla versione ratione temporis delle disposizioni.
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