Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rimborso di imposte sostitutive versate per la rivalutazione di un terreno edificabile. Due comproprietarie, ciascuna titolare del 50% di un lotto inserito in un piano di lottizzazione, avevano inizialmente usufruito della disciplina agevolativa sulla rivalutazione dei terreni edificabili e avevano versato l’imposta sostitutiva calcolata sul valore periziato nel 2005. Dopo un atto notarile di redistribuzione e ricomposizione fondiaria, che aveva assegnato al bene nuovi identificativi catastali, era stata redatta una nuova perizia nel 2008 e nuovamente versata l’imposta sostitutiva sul valore rideterminato. La contribuente aveva quindi chiesto il rimborso di quanto precedentemente pagato, sostenendo che, essendo rimasto sostanzialmente invariato il bene nella sua utilità urbanistica, il nuovo versamento avesse determinato una doppia imposizione su un valore in parte coincidente. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le due rivalutazioni riguardassero beni diversi. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni e sul rimborso dell’imposta sostitutiva, per avere escluso il diritto al rimborso nonostante la sostanziale continuità del bene; 2) omessa o insufficiente motivazione sul punto che le utilità urbanistiche del terreno prima e dopo la perequazione sarebbero state identiche; 3) omessa motivazione sulla circostanza che, in altri giudizi relativi ad altri lotti dello stesso piano urbanistico, la CTP aveva riconosciuto il rimborso in casi analoghi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato via PEC al domicilio digitale indicato nel ricorso, richiamando il regime processuale applicabile. Nel merito ha affermato che il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione di una successiva rivalutazione del bene presuppone l’identità oggettiva, almeno parziale, dei beni oggetto delle diverse stime. Non basta che siano rimaste immutate le utilità urbanistiche del terreno, perché rilevano la concreta identità e consistenza oggettiva dei beni. Ha inoltre ritenuto non decisiva, ai fini della lite, la circostanza che altri contribuenti, in procedimenti diversi, avessero ottenuto decisioni favorevoli su situazioni analoghe, osservando che il giudice non è tenuto ad uniformarsi a decisioni relative ad altri soggetti e che, in ogni caso, non può presumersi che quelle decisioni fossero corrette. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 2, c.p.c.
È richiamato per affermare l’ammissibilità del controricorso notificato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso per cassazione.
art. 370, comma 2, c.p.c.
Consente l’applicazione della disciplina richiamata anche al controricorso nel giudizio di cassazione.
art. 7 della legge n. 448 del 2001
Prevede la facoltà di assumere, ai fini delle plusvalenze/minusvalenze, il valore risultante da perizia di stima in luogo del costo di acquisto, previo versamento dell’imposta sostitutiva.
artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001
Il meccanismo di rivalutazione dei terreni e di pagamento dell’imposta sostitutiva si coordina con il rimborso nei casi in cui il bene sia nuovamente valutato e assoggettato a ulteriore imposta.
art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011
Il diritto al rimborso sorge solo se la successiva valutazione riguarda, almeno in parte, il medesimo bene già oggetto della prima perizia.
art. 34 del D.M. n. 44/2011
È menzionato nel contesto delle specifiche tecniche per le notifiche telematiche, richiamate nella questione preliminare sull’ammissibilità del controricorso.
L. n. 228 del 2012
È richiamata come base normativa del provvedimento ministeriale sulle specifiche tecniche per le notifiche telematiche.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di un terreno presuppone che la successiva rivalutazione riguardi, almeno in parte, lo stesso bene già stimato e tassato in precedenza; non è sufficiente una mera continuità funzionale o urbanistica del cespite.
- Ai fini della disciplina sulla rideterminazione del valore dei terreni, l’identità rilevante è quella oggettiva e materiale del bene, non la sola permanenza delle medesime utilità urbanistiche o economiche.
- In cassazione, una censura di omesso esame non è decisiva se investe circostanze che non incidono sul criterio giuridico applicabile alla fattispecie, soprattutto quando il parametro decisivo è un requisito oggettivo del bene.
- Decisioni favorevoli rese in giudizi relativi ad altri soggetti e ad altri rapporti non vincolano il giudice del caso concreto e non sono di per sé idonee a fondare il diritto della parte che le invoca.
- Nel giudizio di legittimità, il controricorso è ammissibile se notificato al domicilio digitale indicato nel ricorso, secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
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