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Sentenza

Sentenza n. 6563/2026 - Roma, Sezione 5

per declaratoria di nullità e/o l'annullamento, anche previa disapplicazione dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 208/2021 e dell'art. 1, comma 66-ter della Legge 266/2005 e in subordine previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e previa concessione di misure cautelari - della delibera dell'AGCOM n. 376/22/CONS del 20 ottobre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video", e degli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo DDA - VSP - Anno 2022", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video", (c) Allegato C "Relazione su misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2022 da parte dei soggetti che operano nel settore del video sharing platform", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022; -nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera dell'AGCOM n. 431/22/CONS del 14 dicembre 2022 ad oggetto "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202305085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCOM recanti la determinazione e le modalità di versamento del contributo per l’anno 2022 a carico dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e degli altri prestatori di servizi della società dell’informazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le delibere AGCOM e i relativi allegati, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, anche previa disapplicazione della normativa nazionale posta a fondamento del contributo, nonché, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o la rimessione alla Corte costituzionale. Ha dedotto, in sintesi, l’incompatibilità dell’obbligo contributivo con il principio del paese d’origine e con la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione; l’assenza di una valida base giuridica e di potere dell’AGCOM nei confronti di un prestatore stabilito in altro Stato membro; la violazione dei principi eurounitari e costituzionali di proporzionalità, parità, libertà d’impresa e libera prestazione dei servizi; violazioni dei principi in materia di imposizione contributiva, carenze istruttorie e motivazionali, disparità di trattamento e divieto di doppia imposizione; l’omessa notificazione alla Commissione europea; nonché l’illegittimità derivata connessa all’iscrizione al ROC e all’assenza di ricavi realizzati in Italia. L’AGCOM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mirasse a ottenere un accertamento negativo del rapporto impositivo, anche appartenente alla giurisdizione tributaria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’AGCOM. Ha ritenuto che il ricorso avesse a oggetto atti generali attuativi della norma impositiva e contestasse la sussistenza stessa del potere dell’Autorità di imporre il contributo a un soggetto stabilito in altro Stato membro; pertanto ha confermato la giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ritenuto ammissibile la domanda di accertamento, in quanto proposta non autonomamente, ma quale presupposto della domanda di annullamento delle delibere. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile la direttiva 2000/31/CE e il principio del paese d’origine. Il contributo, imposto alla ricorrente quale prestatore di servizi della società dell’informazione, rientra nell’ambito della direttiva e-commerce. La direttiva Copyright non esclude tale applicazione, poiché fa salva la direttiva 2000/31/CE. L’eccezione relativa ai diritti d’autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende un contributo destinato al finanziamento delle funzioni dell’Autorità, trattandosi di misura solo indirettamente collegata alla disciplina sostanziale del diritto d’autore. Ne consegue che a un prestatore stabilito in altro Stato membro non possono essere imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato di stabilimento. Il TAR ha quindi disapplicato l’art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021 nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring, rassegne stampa e video on demand, e ha annullato le delibere impugnate e i relativi allegati nei limiti di interesse. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021

    l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale

    La disposizione, nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione, deve essere disapplicata perché incompatibile con il principio del paese d’origine sancito dalla direttiva 2000/31/CE.

  • art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005

    Costituisce la base normativa generale dell’obbligo contributivo e del potere dell’Autorità di determinarne modalità ed entità, nei limiti ritenuti compatibili con il diritto dell’Unione europea.

  • art. 3, paragrafi 2 e 3, direttiva 2000/31/CE

    Il principio del paese d’origine vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro; la deroga relativa al diritto d’autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende un contributo di autofinanziamento dell’autorità di regolazione, collegato solo indirettamente al diritto d’autore.

  • artt. 1 e 2, direttiva 2000/31/CE

    Definiscono l’ambito di applicazione della direttiva e ricomprendono la fattispecie relativa all’imposizione di un contributo a un prestatore di servizi della società dell’informazione.

  • art. 1, direttiva (UE) 2019/790

    la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE …

    La direttiva Copyright lascia impregiudicata l’operatività della direttiva 2000/31/CE.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione, ma il giudice ha definito la controversia mediante disapplicazione della norma nazionale incompatibile e annullamento degli atti.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la possibilità di definire la controversia mediante motivazione sintetica, anche attraverso il richiamo a orientamenti consolidati.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base per il riferimento a precedenti giurisprudenziali pertinenti.

Massime di principio

  • L’obbligo contributivo imposto da un’autorità nazionale a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro rientra nell’ambito della direttiva 2000/31/CE quando la misura incide sull’esercizio dell’attività del prestatore, anche se il contributo è collegato a un settore regolato da norme sul diritto d’autore.
  • Il principio del paese d’origine previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE impedisce allo Stato membro di destinazione di imporre al prestatore stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato di stabilimento, salvo le deroghe previste dal diritto dell’Unione.
  • La deroga prevista dall’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE per il settore dei diritti d’autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende misure meramente finanziarie o di autofinanziamento dell’autorità di regolazione, collegate solo indirettamente alla disciplina sostanziale del diritto d’autore.
  • La contestazione di un atto generale attuativo di una norma impositiva, volta a negare la sussistenza del potere dell’autorità di imporre il contributo, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la domanda di accertamento negativo è ammissibile quando è strettamente connessa alla domanda di annullamento dell’atto generale.
  • Il giudice amministrativo può disapplicare la norma nazionale incompatibile con una disposizione direttamente applicabile o con un principio direttamente efficace del diritto dell’Unione europea e, per l’effetto, annullare gli atti amministrativi adottati sulla sua base.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e riparto
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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