Sentenza n. 586/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Bologna pubblicata il 14/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 14 gennaio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con incarico da esercitare su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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