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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30658/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Un soggetto che assumeva di essere titolare di un’azienda agricola e coltivatore diretto di un fondo confinante ha esercitato azione di riscatto agrario su terreni venduti da due alienanti a una coppia di acquirenti. In appello la domanda era stata respinta perché non era stata provata la qualità di coltivatore diretto del retraente e non era emersa la presenza di terzi coltivatori diretti sul fondo oggetto di compravendita. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e motivazione apparente della sentenza d’appello; con il secondo ha lamentato violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato un preteso affitto verbale del fondo tra venditore e acquirente, mentre, non essendo la controparte coltivatrice diretta, il contratto avrebbe richiesto forma scritta. I resistenti hanno difeso la correttezza della decisione, insistendo sull’assenza del presupposto soggettivo per il riscatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su vizi motivazionali non più deducibili come tali ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., essendo oggi denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; ha inoltre escluso la configurabilità di una motivazione apparente per relationem, rilevando che il motivo non individuava specificamente la motivazione di primo grado condivisa né le critiche mosse in appello. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sul mancato raggiungimento della prova della qualità di coltivatore diretto del confinante retraente, ma si diffondeva in affermazioni fattuali inconferenti sulla forma del preteso affitto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sono ammissibili censure generiche o inconferenti rispetto al decisum.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Quando si contesti una motivazione per relationem, il ricorrente deve indicare il contenuto della motivazione del primo giudice recepita in appello e le critiche già mosse in appello, per dimostrare l’eventuale elusione dell’obbligo motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato è parametrato a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già per contestare la sufficienza o la correttezza logica della motivazione.
  • Chi deduce una motivazione per relationem deve indicare con precisione la motivazione richiamata, le critiche mosse in appello e in che modo il giudice di secondo grado abbia eluso il proprio obbligo di motivazione.
  • Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: censure che non incidano sul fondamento decisorio sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Quando la domanda è rigettata per mancata prova di un presupposto soggettivo dell’azione, la censura che investa profili diversi e non decisivi non consente l’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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