Ordinanza n. 1234/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-REG. PART. N° -OMISSIS-del 03.02.2026, accertamento inottemperanza all’ordinanza di lottizzazione abusiva n.-OMISSIS- del -OMISSIS-del 15.09.2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di accertamento dell'inottemperanza a una precedente ordinanza relativa a lottizzazione abusiva, con acquisizione ex lege del bene al patrimonio comunale allo scadere del termine assegnato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale del 3 febbraio 2026 con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza a una precedente ordinanza del 15 settembre 2008 avente a oggetto la lottizzazione abusiva degli immobili. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; il giudice li ha esaminati sommariamente, ritenendoli prima facie infondati in ragione della risalente notifica ai ricorrenti della precedente ordinanza e dell'irrilevanza della situazione di fatto dell'area rispetto alla configurazione dell'illecito di lottizzazione abusiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. I motivi sono stati ritenuti prima facie infondati perché la precedente ordinanza relativa alla lottizzazione abusiva era stata notificata ai ricorrenti già da tempo e perché la lottizzazione abusiva costituisce un illecito riferito alla violazione della disciplina urbanistica del territorio, sicché la situazione di fatto attuale dell'area è irrilevante. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora: il 4 maggio 2026 era scaduto il termine di novanta giorni previsto dall'ordinanza impugnata e, non essendo stata revocata, si era già prodotto ex lege l'acquisto del bene al patrimonio comunale, proprio effetto che la domanda cautelare mirava a evitare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per la ritenuta infondatezza prima facie dei motivi e per l'assenza del periculum in mora.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamabile, secondo la fattispecie descritta, per l'acquisto ex lege del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione; il testo non indica espressamente l'articolo, ma descrive tale effetto.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la domanda deve essere respinta quando i motivi di ricorso risultano prima facie infondati alla luce della pregressa notifica dell'ordinanza repressiva e della natura dell'illecito contestato.
- La lottizzazione abusiva è un illecito riferito alla violazione della disciplina urbanistica del territorio; la situazione di fatto attuale dell'area non è di per sé rilevante per escluderne la configurabilità.
- Il periculum in mora non sussiste quando, prima della decisione cautelare, sia già maturato ex lege l'effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale previsto dall'ordinanza non adempiuta e non revocata.
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