Cassazione Civile, Ordinanza n. 32605/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile presupposto, un indennizzo complessivo di euro 3.000,00. Proposto reclamo/opposizione, la Corte d'appello in composizione collegiale lo rigettava, confermando la liquidazione e ponendo a carico dell'istante metà delle spese di lite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con i primi due, strettamente connessi, ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89/2001, sostenendo che il ristoro sarebbe stato erroneamente non parametrato agli oltre nove anni di ritardo effettivo e indebitamente ridotto per la transazione intervenuta in corso di causa, che aveva determinato la cessazione della materia del contendere; ha inoltre lamentato la mancata applicazione degli aumenti percentuali previsti per gli anni di ritardo successivi al terzo e al settimo. Con il terzo motivo ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo, per non avere i giudici di merito esaminato una asserita questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge Pinto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., formulata tuttavia in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non superato il vaglio di ammissibilità dei motivi. Ha affermato che la scelta del moltiplicatore annuo, l'apprezzamento dei parametri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e l'eventuale applicazione delle decurtazioni o degli aumenti previsti dalla norma rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile per assoluta genericità, non essendo comprensibile la concreta questione giuridica prospettata né essendo stata adeguatamente individuata la lesione costituzionale denunciata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
richiamato quale base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
comma 1; comma 1-ter; comma 2
la norma, nel testo applicabile ratione temporis dopo le modifiche della L. n. 208/2015, rimette al giudice di merito la determinazione dell'indennizzo entro i valori minimi e massimi previsti e secondo i parametri indicati, inclusa la valutazione dell'esito del giudizio presupposto; la riduzione di un terzo in caso di integrale rigetto delle domande è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il filtro di inammissibilità opera per ciascun motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla scelta del moltiplicatore e sulla liquidazione equitativa è ammissibile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 334, comma 2, c.p.c.
la declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini del ricorso incidentale tardivo.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato in tema di filtro e di ragioni di merito che non escludono la funzione acceleratoria della norma sull'inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
citato per analogia argomentativa sullo scopo di filtro e di rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata, ma senza adeguata specificazione del vizio dedotto.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione dell'indennizzo entro i limiti legali e la scelta del moltiplicatore annuo costituiscono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
- Il giudice di merito, nella liquidazione del danno da irragionevole durata, deve considerare i parametri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, compreso l'esito del giudizio presupposto, potendo applicare le riduzioni previste dalla legge secondo prudente apprezzamento.
- La riduzione dell'indennizzo in ragione dell'esito sostanziale del processo presupposto è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge se la decisione si colloca entro il perimetro normativo.
- Un motivo di ricorso fondato su asserite questioni di costituzionalità deve indicare in modo specifico la norma denunciata, i parametri costituzionali evocati e la concreta lesione lamentata; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per ciascun motivo e mira a consentire la declaratoria di inammissibilità quando la censura non si confronta utilmente con principi di legittimità consolidati.
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