Cassazione Penale, Sentenza n. 26540/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal GIP: contestazione di vizi procedurali (notifica tardiva del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato detenuto e mancato avviso, nel decreto, della facoltà di partecipare personalmente all'udienza; espressa rinuncia alla presenza in udienza poi revocata con richiesta di rinvio) e contestazione di motivazione e contraddittorietà circa la valutazione della recidiva reiterata unitamente al riconoscimento della continuazione tra episodi delittuosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputato, pur avendo subito omessa traduzione, aveva previamente espresso rinuncia a comparire, e il difensore non aveva tempestivamente dedotto la nullità relativa con le formalità richieste (art. 180 c.p.p.). La Corte ha inoltre giudicato il secondo motivo generico e manifestamente infondato: non è stata dimostrata una contraddittorietà nella decisione di applicare la recidiva reiterata e, contestualmente, un aumento per continuazione rispetto alla precedente condanna per reato più grave. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
Norma del fatto-reato per cui è stato condannato l'imputato (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale). La Corte ha confermato la condanna per i fatti descritti.
codice penale, art. 81 (ultimo comma)
Richiamato in relazione all'aumento per continuazione: il giudice di primo grado ha applicato un aumento per continuazione sulla pena del reato più grave oggetto di precedente condanna; la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria tale scelta.
codice di procedura penale, art. 601, comma 3
Richiamato dalla giurisprudenza citata: il mancato rispetto del termine a comparire (venti giorni nel disposto di legge) integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato in appello, che va rilevata o dedotta nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 180
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità relativa (per es. violazione del termine a comparire) deve essere dedotta tempestivamente; nel caso in esame la deduzione non è stata effettuata per tempo e quindi la nullità non è stata accolta.
Massime di principio
- Se l'imputato detenuto rinuncia espressamente a comparire in udienza, la mancata traduzione non è di per sé sufficiente a dichiarare la nullità del processo se la rinuncia è antecedente all'inizio del dibattimento e non è tempestivamente revocata.
- Le nullità relative collegate a termini processuali (es. termine a comparire) devono essere dedotte tempestivamente secondo l'art. 180 c.p.p.; l'omessa contestazione in udienza o prima della deliberazione comporta la perdita dell'eccezione.
- Una revoca della rinuncia a comparire può essere considerata solo se tempestiva e in grado di consentire l'adozione delle misure necessarie (es. traduzione): una richiesta tardiva di rinvio è priva di effetto se le attività d'udienza sono già iniziate.
- L'applicazione della recidiva reiterata e il riconoscimento della continuazione possono coesistere quando il giudice motivi distintamente l'aumento per continuazione rispetto alla precedente condanna e il riconoscimento della recidiva; non costituisce in automatico una contraddizione.
- I motivi di ricorso generici e non adeguatamente argomentati sono considerati manifestamente infondati e possono portare all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme (es. alla Cassa delle Ammende), pertanto è importante valutare la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre ricorso.
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