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Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di decurtazione punteggio GPS Prot. n. -OMISSIS-del 22/08/2025, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, recante la decurtazione di n. 3 punti dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della prof.ssa -OMISSIS-, classi di concorso ADMM, AM2C, AS2C, BC02, AM2B e AS2B, in relazione al titolo di perfezionamento CLIL conseguito; II. Decreto di rettifica Prot. n. -OMISSIS- del 27/08/2025, emanato dal medesimo Ufficio, per la conferma del precedente provvedimento di decurtazione; III. Ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè sconosciuto alla ricorrente, ivi inclusa ogni eventuale circolare o nota ministeriale invocata a fondamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui abbia condotto alla illegittima decurtazione del punteggio.

Giustizia amministrativa202501262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decurtazione di 3 punti dalla GPS per il titolo di perfezionamento CLIL e successivo decreto di rettifica confermativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'amministrazione scolastica ha decurtato tre punti dal punteggio attribuito nelle GPS, relativamente a varie classi di concorso, ritenendo non valutabile il titolo di perfezionamento CLIL conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento. Ha censurato anche il successivo decreto di rettifica confermativo e gli atti presupposti, comprese eventuali circolari o note ministeriali. In sede cautelare il TAR ha rilevato, da un lato, la mancata notifica del ricorso ad alcun controinteressato, nonostante la stessa ricorrente avesse dedotto che la decurtazione del punteggio determinava la sua retrocessione in graduatoria; dall'altro, ha ritenuto non sussistenti, a una sommaria delibazione, né il fumus boni iuris né il periculum in mora. Quanto al fumus, ha condiviso l'orientamento del TAR Lazio e del Consiglio di Stato secondo cui non risulta una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica o strutture assimilate a rilasciare certificazioni CLIL o a organizzare corsi di perfezionamento in materia, essendo tali corsi riservati alle università secondo la disciplina richiamata. Quanto al periculum, ha considerato che la docente era comunque in servizio fino al 30 giugno 2026 su posto di sostegno nella scuola media.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la mancata notifica a eventuali controinteressati pregiudicati dall'accoglimento del ricorso costituisse un elemento ostativo, poiché la modifica del punteggio avrebbe potuto incidere sulla posizione di altri aspiranti in graduatoria. Nel merito della delibazione cautelare, il Collegio ha condiviso l'interpretazione secondo cui la normativa richiamata riserva alle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese quelle telematiche, la realizzazione dei corsi di perfezionamento CLIL rilevanti ai fini della valutazione del titolo, senza estendere tale abilitazione alle Scuole superiori di mediazione linguistica o ad altri enti non universitari. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la ricorrente risultava in servizio fino al 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 14 d.m. 10 settembre 2010, n. 249

    Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

    La disposizione è stata letta nel senso di riferire alle università la disciplina dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento secondo metodologia CLIL.

  • art. 5 decreto del Direttore generale n. 6/2012

    I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …

    La norma conferma, secondo il TAR, che i corsi di perfezionamento CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici devono essere realizzati da strutture universitarie.

  • art. 4 decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022

    I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …

    La disposizione riserva la realizzazione dei corsi di perfezionamento CLIL alle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela può essere negata quando il ricorso non sia stato notificato a soggetti individuabili che potrebbero subire un pregiudizio diretto dall'accoglimento, come gli aspiranti collocati in graduatoria la cui posizione potrebbe essere incisa dalla riammissione o dal ripristino del punteggio del ricorrente.
  • Ai fini della valutazione di un titolo CLIL, i corsi di perfezionamento rilevanti sono riservati, secondo la disciplina richiamata, alle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche; in assenza di una specifica abilitazione normativa, il titolo rilasciato da una struttura non universitaria non può fondare il relativo punteggio in graduatoria.
  • Il periculum in mora cautelare non è ravvisabile, in relazione alla decurtazione del punteggio da una graduatoria per supplenze, quando il docente risulti comunque in servizio per l'anno scolastico considerato fino alla scadenza del contratto indicata dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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