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Ordinanza

Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 20 settembre 2023 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2024: - della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata con avviso prot. 402620 del 10.7.2023; - del decreto di indizione di detto concorso dd. 24.1.2022 e del bando, pubblicato nel B.U.R. del 26.1.2022; - dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicati al ricorrente parzialmente e con omissioni in data 21.8.2023, nella parte in cui hanno enunciato i criteri di valutazione delle prove scritte ed hanno attribuito al ricorrente la votazione di 18/30 e di 20/30 rispettivamente per la prima e per la seconda prova scritta, escludendolo dalla prova orale; - dell’avviso dd. 12.6.2023, con cui il ricorrente veniva informato dell’esito delle prove scritte e della non ammissione alla prova orale; - della nota dd. 19.7.2023, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti a titolo oneroso, parziale e non integrale; - della successiva nota dd. 21.8.2023, con cui l’Amministrazione comunicava al ricorrente solo alcuni dei documenti richiesti, con oscuramento di numerose informazioni; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi ove adottati, per quanto di ragione, i verbali o altri provvedimenti, ignoti e non comunicati al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice o altri organi della Regione abbiano determinato criteri di valutazione tali da consentire di esprimere una votazione inintelligibile e non controllabile; - di qualsiasi altro atto o provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto o effetto di escludere il ricorrente dalla prova orale del concorso e dalla graduatoria finale; e per la condanna dell''Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale, e a risarcire il danno subito o a pagare l’indennità dovuta dal ricorrente per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso del 19.6.2023 ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a far ripetere le prove scritte o la valutazione di tali prove, ovvero a far rivalutare il ricorrente, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione, o con altre e più idonee modalità individuate dall’Ecc.mo Tribunale adito al fine di assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito; Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. depositata in data 22 settembre 2023: per l’accertamento del diritto ad ottenere i documenti e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale;

Giustizia amministrativa202300279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale per sei posti di dirigente amministrativo, inclusi i criteri di valutazione, i punteggi riportati nelle prove scritte e la non ammissione alla prova orale, nonché il parziale diniego di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso, il bando e gli atti della commissione giudicatrice relativi ai criteri di valutazione e all'attribuzione dei punteggi di 18/30 e 20/30 nelle due prove scritte, con conseguente esclusione dalla prova orale. Ha inoltre contestato l'esito della richiesta di accesso, lamentando l'esibizione solo parziale della documentazione e l'oscuramento di numerose informazioni. Sono state proposte domande di annullamento, di riedizione della procedura o di rivalutazione delle prove da parte di una commissione in diversa composizione, di esibizione integrale dei documenti e di risarcimento del danno o pagamento dell'indennità per il ritardo nell'accesso ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto vizi astrattamente idonei a determinare l'annullamento degli esiti concorsuali e a incidere sull'intera procedura o sulla rivalutazione individuale.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, accesso e risarcimento. Ritenendo che le censure dedotte potessero condurre all'annullamento degli esiti del concorso, alla riedizione dell'intera procedura o alla rivalutazione del ricorrente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei. La Regione dovrà comunicare al ricorrente, entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza, gli indirizzi PEC indicati dai candidati oppure, in mancanza, i loro indirizzi fisici. Il ricorrente dovrà quindi notificare l'atto ai controinteressati entro i successivi dieci giorni e depositare la prova dell'adempimento entro ulteriori dieci giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. È stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    La disposizione è stata applicata per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei, stabilendo modalità e termini per l'acquisizione degli indirizzi e per le notificazioni.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza per l'accertamento del diritto ad ottenere i documenti

    È richiamato quale fondamento processuale dell'istanza di accesso proposta dal ricorrente; l'ordinanza non decide nel merito il diritto di accesso.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    risarcire il danno subito o pagare l’indennità dovuta per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso

    È richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno o di indennizzo per il ritardo nell'accesso, senza pronuncia di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità delle parti di causa

    È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro gli esiti di una procedura concorsuale contiene censure astrattamente idonee a determinare l'annullamento dell'intera procedura o la rivalutazione delle prove, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei.
  • Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può porre a carico dell'amministrazione l'obbligo di comunicare al ricorrente gli indirizzi PEC indicati dai controinteressati nella domanda di partecipazione o, in mancanza, i loro indirizzi fisici, fissando termini consecutivi per la comunicazione, la notificazione e il deposito della relativa prova.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio e la fissazione dell'udienza di prosecuzione non comportano una decisione sul merito delle domande di annullamento, accesso, riedizione della procedura o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processualeAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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