Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 20 settembre 2023 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2024: - della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata con avviso prot. 402620 del 10.7.2023; - del decreto di indizione di detto concorso dd. 24.1.2022 e del bando, pubblicato nel B.U.R. del 26.1.2022; - dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicati al ricorrente parzialmente e con omissioni in data 21.8.2023, nella parte in cui hanno enunciato i criteri di valutazione delle prove scritte ed hanno attribuito al ricorrente la votazione di 18/30 e di 20/30 rispettivamente per la prima e per la seconda prova scritta, escludendolo dalla prova orale; - dell’avviso dd. 12.6.2023, con cui il ricorrente veniva informato dell’esito delle prove scritte e della non ammissione alla prova orale; - della nota dd. 19.7.2023, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti a titolo oneroso, parziale e non integrale; - della successiva nota dd. 21.8.2023, con cui l’Amministrazione comunicava al ricorrente solo alcuni dei documenti richiesti, con oscuramento di numerose informazioni; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi ove adottati, per quanto di ragione, i verbali o altri provvedimenti, ignoti e non comunicati al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice o altri organi della Regione abbiano determinato criteri di valutazione tali da consentire di esprimere una votazione inintelligibile e non controllabile; - di qualsiasi altro atto o provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto o effetto di escludere il ricorrente dalla prova orale del concorso e dalla graduatoria finale; e per la condanna dell''Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale, e a risarcire il danno subito o a pagare l’indennità dovuta dal ricorrente per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso del 19.6.2023 ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a far ripetere le prove scritte o la valutazione di tali prove, ovvero a far rivalutare il ricorrente, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione, o con altre e più idonee modalità individuate dall’Ecc.mo Tribunale adito al fine di assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito; Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. depositata in data 22 settembre 2023: per l’accertamento del diritto ad ottenere i documenti e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale per sei posti di dirigente amministrativo, inclusi i criteri di valutazione, i punteggi riportati nelle prove scritte e la non ammissione alla prova orale, nonché il parziale diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso, il bando e gli atti della commissione giudicatrice relativi ai criteri di valutazione e all'attribuzione dei punteggi di 18/30 e 20/30 nelle due prove scritte, con conseguente esclusione dalla prova orale. Ha inoltre contestato l'esito della richiesta di accesso, lamentando l'esibizione solo parziale della documentazione e l'oscuramento di numerose informazioni. Sono state proposte domande di annullamento, di riedizione della procedura o di rivalutazione delle prove da parte di una commissione in diversa composizione, di esibizione integrale dei documenti e di risarcimento del danno o pagamento dell'indennità per il ritardo nell'accesso ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto vizi astrattamente idonei a determinare l'annullamento degli esiti concorsuali e a incidere sull'intera procedura o sulla rivalutazione individuale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, accesso e risarcimento. Ritenendo che le censure dedotte potessero condurre all'annullamento degli esiti del concorso, alla riedizione dell'intera procedura o alla rivalutazione del ricorrente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei. La Regione dovrà comunicare al ricorrente, entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza, gli indirizzi PEC indicati dai candidati oppure, in mancanza, i loro indirizzi fisici. Il ricorrente dovrà quindi notificare l'atto ai controinteressati entro i successivi dieci giorni e depositare la prova dell'adempimento entro ulteriori dieci giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. È stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
La disposizione è stata applicata per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei, stabilendo modalità e termini per l'acquisizione degli indirizzi e per le notificazioni.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza per l'accertamento del diritto ad ottenere i documenti
È richiamato quale fondamento processuale dell'istanza di accesso proposta dal ricorrente; l'ordinanza non decide nel merito il diritto di accesso.
art. 2-bis l. 241/1990
risarcire il danno subito o pagare l’indennità dovuta per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso
È richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno o di indennizzo per il ritardo nell'accesso, senza pronuncia di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità delle parti di causa
È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro gli esiti di una procedura concorsuale contiene censure astrattamente idonee a determinare l'annullamento dell'intera procedura o la rivalutazione delle prove, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco definitivo degli idonei.
- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può porre a carico dell'amministrazione l'obbligo di comunicare al ricorrente gli indirizzi PEC indicati dai controinteressati nella domanda di partecipazione o, in mancanza, i loro indirizzi fisici, fissando termini consecutivi per la comunicazione, la notificazione e il deposito della relativa prova.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio e la fissazione dell'udienza di prosecuzione non comportano una decisione sul merito delle domande di annullamento, accesso, riedizione della procedura o risarcimento.
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