Cassazione Civile, Ordinanza n. 14925/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società correntista e dai fideiussori contro la banca, per ottenere la ripetizione delle somme che si assumevano indebitamente trattenute in applicazione di clausole nulle contenute nei rapporti di conto corrente. In primo grado la domanda era stata accolta anche grazie a una rimessione in termini concessa agli attori per produrre estratti conto antecedenti al 1° luglio 1999. La banca aveva appellato e la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo erronea la rimessione in termini perché la documentazione avrebbe potuto essere acquisita nei termini ex art. 183 c.p.c., essendo l'amministratore in grado di accedere agli atti societari e non essendo decisivo il decesso dell'altro amministratore. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 177, 178 e 345 c.p.c., sostenendo che la banca non avrebbe mai chiesto la revoca dell'ordinanza di rimessione in termini e che la Corte d'appello avrebbe comunque pronunciato oltre i limiti del gravame; 3) censura sulle spese, dipendente dall'accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e controllabile, idonea a spiegare perché la rimessione in termini fosse stata ritenuta erronea. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la questione della rimessione in termini era stata devoluta con l'appello della banca e che, comunque, le ordinanze istruttorie non hanno carattere decisorio né producono preclusioni tali da impedire la trattazione della questione in sede di decisione. Conseguentemente è stato respinto anche il terzo motivo sulle spese. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca un reale sviluppo argomentativo idoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi e a consentire il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione apparente va valutata alla luce dell'obbligo costituzionale di motivazione effettiva e controllabile.
art. 177 c.p.c.
Le ordinanze istruttorie non hanno carattere decisorio e non acquistano definitività tale da precludere la contestazione in sede di decisione finale.
art. 178 c.p.c.
Quando la causa è rimessa al collegio, la mancata contestazione immediata di un'ordinanza istruttoria non determina preclusioni in danno della parte.
art. 183 c.p.c.
Richiama il termine per le preclusioni istruttorie; la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la produzione documentale oltre tale termine.
art. 345 c.p.c.
La censura in appello sulla rimessione in termini e sulla gestione delle preclusioni istruttorie è scrutinabile nel giudizio di gravame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza non espone un percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni della decisione e a consentirne il controllo; non basta che la parte non condivida la valutazione del giudice.
- Le ordinanze istruttorie, non avendo natura decisoria, non precludono la possibilità di contestarne la correttezza in sede di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio; la mancata contestazione immediata non comporta di regola una preclusione definitiva.
- Nel giudizio di appello e nella successiva fase di decisione, il tema della rimessione in termini e delle preclusioni istruttorie può essere oggetto di riesame quando sia stato devoluto con i motivi di gravame.
- Le censure sulle spese seguono la sorte dell'impugnazione principale: se i motivi di merito sono infondati, resta ferma anche la statuizione sulle spese.
- Quando il ricorso è respinto, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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