Sentenza del 24/04/2018 n. 2660 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errore di fatto - Configurazione - Vizio di assunzione del fatto - Errore sulla valutazione del fatto - Motivo di revocazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata ritenuta non configurabile. L'errore dedotto non consisteva in un travisamento materiale del contenuto degli atti processuali, ma in una contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali e dei criteri di valutazione adottati dal giudice. Tale errore, essendo valutativo o di giudizio, non costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 395 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha invocato la revocazione sostenendo l'esistenza di un errore di fatto nella decisione. Secondo la prospettazione, il giudice avrebbe erroneamente considerato o valutato le risultanze processuali. La questione riguardava quindi la distinzione tra errore di fatto revocatorio, consistente nell'erronea percezione o assunzione del contenuto degli atti processuali, ed errore di valutazione o di giudizio, relativo all'apprezzamento e all'interpretazione delle prove e dei fatti.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 64
La revocazione nel processo tributario è ammessa nei casi previsti dalla disciplina processualcivilistica e, in particolare, per errori di fatto aventi le caratteristiche richieste dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 395
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve riguardare la falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non una diversa o contestabile valutazione del fatto stesso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice assume come esistente un fatto inesistente, o come inesistente un fatto esistente, sulla base del contenuto oggettivo degli atti processuali.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la semplice contestazione del modo in cui il giudice ha valutato prove, documenti o risultanze processuali.
- Gli errori nei criteri di interpretazione, ponderazione o apprezzamento dei fatti sono errori di giudizio e devono essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione, non con la revocazione.
- Per valutare l'ammissibilità della revocazione occorre distinguere tra errore percettivo sul contenuto dell'atto ed errore argomentativo o valutativo sul significato attribuito a quell'atto.
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