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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 2882 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Notifica degli atti della riscossione a mezzo posta certificata - Estensione file notificato non conforme - Illegittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione adita ha accolto la contestazione e ha ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento notificata tramite PEC senza l’estensione “.p7m”. La notificazione è stata quindi considerata non valida, con conseguente annullamento o inefficacia dell’atto impugnato nei limiti stabiliti dalla decisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’intimazione di pagamento perché l’atto notificato via PEC non presentava l’estensione “.p7m”. Tale estensione costituisce la busta crittografica della firma digitale e contiene il documento originale, le informazioni relative alla firma e gli elementi necessari per verificarne autenticità, integrità, immodificabilità e paternità. La mancanza del formato conforme impediva quindi di verificare adeguatamente la validità della firma e l’autenticità dell’atto.

Norme richiamate

  • Regole tecniche e indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla firma digitale e sui documenti informatici

    L’estensione “.p7m” identifica una busta crittografica che consente di verificare la firma digitale, l’integrità e l’immodificabilità del documento, nonché l’identità del sottoscrittore e la paternità dell’atto.

  • Disciplina della notificazione degli atti della riscossione tramite posta elettronica certificata

    L’atto notificato via PEC deve essere trasmesso in un formato idoneo a garantirne autenticità, integrità, immodificabilità e verificabilità della sottoscrizione. La trasmissione di un file privo dell’estensione necessaria alla verifica della firma può comportare l’illegittimità della notificazione.

Massime di principio

  • Quando un atto della riscossione viene notificato via PEC, occorre verificare non solo la ricevuta di consegna, ma anche il formato e la validità della firma digitale del file allegato.
  • La presenza dell’estensione “.p7m” è normalmente rilevante perché consente di controllare la firma digitale e la provenienza dell’atto; la sua assenza può costituire un vizio della notificazione, soprattutto se impedisce concretamente ogni verifica.
  • La PEC dimostra la trasmissione e la consegna del messaggio, ma non garantisce da sola l’autenticità e l’integrità dell’allegato: tali requisiti devono risultare anche dalle modalità di sottoscrizione del documento.
  • In una situazione analoga, il destinatario dovrebbe conservare il messaggio PEC, le ricevute di accettazione e consegna e il file originale, verificando estensione, firma digitale e certificato del sottoscrittore.
  • La valutazione concreta può dipendere dal tipo di atto, dal formato utilizzato e dalla possibilità effettiva di verificarne autenticità e integrità; pertanto, l’assenza di “.p7m” va esaminata insieme agli altri elementi della notificazione.

Testo integrale

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