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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio comunale di Pogliano Milanese n. 38 del 18/9/2025, pubblicata a partire dal 22/9/2025, recante “Affidamento in house providing della gestione del Sevizio Integrato di Igiene Ambientale e acquisizione della partecipa-zione societaria in Servizi Comunali S.p.A.” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare: - della “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto secondo la formula dell’in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022”, Parte A “Scelta della modalità di gestione” e Parte B “Motivazione affidamento in house”; - del “Piano Economico Finanziario di Affidamento”, della “Asseverazione del Piano Economico Finanziario - Nuovo Affidamento in House del Servizio di Igiene Urbana - Servizi Comunali S.p.A.- Comune di Pogliano Milanese”, della “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”; - dello schema di “Contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene ambientale”, del “Disciplinare di servizio per l’affidamento mediante l’istituto dell’in house providing dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.”, del relativo Allegato A “Parte prima - Modalità operative di erogazione dei servizi” e “Parte seconda - Condizioni economiche per l’erogazione dei servizi” comprensiva di “Prospetto economico servizi attivi”, “Prospetto economico servizi attivabili a seguito di specifica richiesta”, “Prospetto economico costi di smaltimento”, “Prospetto economico ricavi dalla vendita dei rifiuti commercializzabili”, “Elenco attrezzature della Società messe a disposizione della Piattaforma Ecologica”, “Stradario e frequenze servizio di spazzamento meccanico/manuale delle strade pubbliche e pulizia manuale”, “Calendario Tipo”, “Laboratori scolastici attivabili”, “Progetto Tariffa Puntuale”, “Utenze raccolta selettiva cartone (EER 15.01.01)”, “Volantino raccolta mercati”, “Aree autorizzate di trasbordo tra automezzi”; - dello Statuto di Servizi Comunali s.p.a. e del Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l’esercizio del controllo analogo, nonché i relativi allegati; - del parere dell’Organo di revisione; della delibera della Giunta comunale n. 106 del 30/7/2025, pubblicata a partire dal 1/8/2025, recante “Presa d'atto ed approvazione della relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione e sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana ai sensi degli articoli 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare della “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto secondo la formula dell’in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022”, Parte A “Scelta della modalità di gestione” e Parte B “Motivazione affidamento in house”; nonché per quanto occorrer possa - della delibera della Giunta comunale n. 80 del 9/6/2025 avente ad oggetto “Atto di indirizzo politico in ordine all'eventuale affidamento in house del Servizio di Igiene Ambientale”; - della delibera del Consiglio comunale n. 63 del 23/12/2025 recante “Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Pogliano Milanese ai sensi dell’art. 20, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Dati riferiti al 31 dicembre 2023” e di tutti gli allegati compresi “Adozione del piano di revisione periodica delle società partecipate” e parere dell’organo di revisione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECONORD S.P.A. il 22\12\2025: Domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pogliano Milanese n. 57 del 10/12/2025, recante “Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali s.p.a.. Integrazione deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18/09/2025 e approvazione relazione tecnica di specificazione a seguito del parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia (del. 379/2025/PASP)” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare della “Relazione integrativa con specificazioni in ordine alla motivazione della convenienza economica della scelta operata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.09.2025, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del d.lgs 16 agosto 2016, n. 175” datata 3/12/2025 e del parere dell’organo di revisione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare dell’ordinanza n. 57 del 16/12/2025 “per chiusura temporanea della piattaforma ecologica comunale di Pogliano Milanese sita in via Europa a servizio del comune di Pogliano Milanese”; della nota del 12/12/2025 con cui il Responsabile Area Urbanistica, Igiene Urbana e Tutela Ambientale del Comune di Pogliano Milanese ha comunicato a Econord l’avvenuta pubblicazione della deliberazione consiliare n. 57/2025 e la “transizione tra il gestore uscente (Econord s.p.a.)” ed il “gestore subentrante Servizi Comunali s.p.a.”.

Giustizia amministrativa202503789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali e atti connessi relativi all'affidamento in house providing del servizio integrato di igiene ambientale a una società partecipata, nonché agli atti di integrazione e transizione verso il gestore subentrante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore uscente)

Prevale il privato

La controversia

Econord S.p.A. ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con i quali il Comune di Pogliano Milanese ha scelto di affidare in house providing la gestione del servizio integrato di igiene ambientale e ha acquisito una partecipazione nella società affidataria Servizi Comunali S.p.A., contestando anche le relazioni illustrative, il piano economico-finanziario, il contratto e il disciplinare di servizio, lo statuto societario, il regolamento sul controllo analogo, i pareri dell'organo di revisione e gli ulteriori atti collegati. Con i motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva deliberazione consiliare di integrazione della precedente scelta, adottata a seguito del parere della Corte dei conti, nonché gli atti relativi alla chiusura temporanea della piattaforma ecologica e alla transizione dal gestore uscente al gestore subentrante. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni controverse.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'affidamento in house della gestione del servizio pregiudicherebbe l'aspirazione dell'impresa ricorrente all'indizione di una gara d'appalto. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che la controversia presenta profili di complessità tali da richiedere un approfondito esame, non realizzabile nella fase cautelare. La sospensione è stata quindi disposta anche per preservare la res adhuc integra, rinviando al giudizio di merito la verifica della fondatezza delle censure. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata concessa mediante sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in presenza del periculum in mora e di una controversia che richiede un approfondito esame nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi può essere disposta quando l'attuazione degli atti arrechi al ricorrente un pregiudizio grave e attuale, tale da compromettere in modo concreto la sua posizione giuridica prima della definizione del merito.
  • Quando la controversia presenta questioni complesse che non possono essere adeguatamente esaminate nella fase cautelare, il giudice può accordare una tutela interinale conservativa senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
  • La sospensione cautelare può essere giustificata dall'esigenza di preservare la res adhuc integra, impedendo che l'esecuzione dell'atto determini il consolidamento di situazioni difficilmente reversibili prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaRito appalti e sorte del contrattoGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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