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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23566/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, perché dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza censurare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, contestando in sostanza la qualificazione giuridica e la valutazione del fatto. Secondo la prospettazione difensiva, la condotta sarebbe stata soltanto una manifestazione verbale ingiuriosa e "parolaia", priva di effettivo contenuto minaccioso. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono formulati come censure di merito, perché mirano a ottenere una diversa lettura delle prove e delle dichiarazioni già valutate dai giudici di merito, trascurando il contenuto oggettivamente minaccioso delle frasi rivolte all'agente di polizia penitenziaria, cui l'imputato aveva detto che lo avrebbe colpito a pugni in faccia se avesse fatto rapporto, dopo essersi rifiutato di rientrare in cella.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    la condotta minacciosa rivolta a un agente di polizia penitenziaria, al fine di condizionarlo rispetto al compimento del suo dovere, integra il reato contestato; in cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del contenuto minaccioso delle frasi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano in una mera alternativa valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo non manifestamente illogico sul contenuto della condotta.
  • Ai fini della configurabilità della minaccia, rileva il significato oggettivo delle espressioni pronunciate e il loro contenuto intimidatorio, non una loro qualificazione svalutativa come semplice linguaggio offensivo o colloquiale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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