Sentenza n. 783/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a) della nota prot. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Napoli informa che nei confronti della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia”; b) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n.-OMISSIS- -OMISSIS-mai notificato né comunicato, richiamato nella nota sub lett. a); c) delle note Dirigenziali del Comune di Giugliano in Campania prot. -OMISSIS- e prot.-OMISSIS-recanti decadenza della SCIA -OMISSIS-; d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, e per quanto di ragione, la nota del Centro DIA di Napoli n-OMISSIS- la missiva del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n.-OMISSIS--OMISSIS-/2023 del 20.2.25, le note del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n. -OMISSIS- n.-OMISSIS-, anch’esse richiamate nella interdittiva, mai notificate né comunicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e conseguenti provvedimenti comunali di decadenza dalla SCIA
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli e i conseguenti provvedimenti del Comune di Giugliano in Campania di decadenza dalla SCIA. Ha dedotto, da un lato, l’inidoneità, inattualità e insufficienza del compendio indiziario, nonché il difetto di istruttoria; dall’altro, la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, per omessa comunicazione di avvio del contraddittorio procedimentale. La Prefettura aveva giustificato l’omissione richiamando esigenze di celerità connesse alla necessità di impedire la prosecuzione dell’attività in un contesto ritenuto caratterizzato da collegamenti e soggiacenza a organizzazioni criminali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Il contraddittorio procedimentale costituisce la regola e può essere omesso soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, effettive, concrete e specificamente motivate. Il mero rischio di infiltrazione mafiosa, così come la finalità propria dell’interdittiva di estromettere l’impresa dal circuito legale, non costituisce autonomamente una ragione d’urgenza, poiché tali elementi sono intrinseci all’esercizio del potere interdittivo; il loro utilizzo generalizzato renderebbe la partecipazione sempre derogabile e vanificherebbe la novella legislativa. La Prefettura avrebbe dovuto indicare le circostanze specifiche che rendevano impossibile attendere il termine della fase partecipativa, anche in considerazione della funzione sostanziale e proattiva del contraddittorio, volto a consentire il self-cleaning e l’eventuale prevenzione collaborativa. Il motivo relativo al quadro indiziario è stato assorbito. L’interdittiva è stata annullata, con salvezza della successiva attività provvedimentale prefettizia all’esito del contraddittorio. Sono stati altresì annullati, per illegittimità derivata, i provvedimenti comunali di decadenza dalla SCIA, fondati esclusivamente sull’interdittiva annullata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale fondamento della disciplina dell’informazione antimafia e della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale disposizione relativa all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
“particolari esigenze di celerità del procedimento”
Il contraddittorio procedimentale è la regola; la sua omissione è ammessa solo in presenza di esigenze di celerità effettive, concrete e puntualmente motivate con un onere motivazionale rafforzato.
art. 92, comma 2-quater, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per evidenziare la funzione del contraddittorio nel consentire il self-cleaning dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Richiamato in relazione alle misure di prevenzione collaborativa e alla valutazione prognostica della capacità dell’impresa di fronteggiare il rischio infiltrativo mediante misure correttive.
Massime di principio
- Nell’adozione di un’informazione antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 costituisce la regola e può essere omesso soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità effettive e dimostrate.
- Il mero rischio di infiltrazione mafiosa e la finalità di estromettere l’impresa dal circuito legale non integrano, da soli, particolari esigenze di celerità, poiché costituiscono presupposti o finalità intrinseci dell’interdittiva; una diversa interpretazione renderebbe sempre derogabile il contraddittorio.
- La Prefettura che omette il contraddittorio deve indicare nella motivazione dell’interdittiva le circostanze specifiche che rendono impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, assolvendo un onere motivazionale rafforzato.
- Il contraddittorio nell’ambito del procedimento interdittivo antimafia ha funzione sostanziale e proattiva, poiché consente all’impresa di rappresentare elementi utili al self-cleaning e all’eventuale applicazione di misure di prevenzione collaborativa; l’attività prefettizia comprende quindi anche una valutazione prognostica della capacità dell’impresa di neutralizzare il rischio infiltrativo.
- L’annullamento dell’interdittiva antimafia determina l’illegittimità derivata dei provvedimenti comunali fondati esclusivamente sull’efficacia della medesima interdittiva, salva la successiva riedizione del potere prefettizio nel rispetto del contraddittorio.
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