Sentenza n. 250/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracciali Massimo il 13 marzo 2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», comunicata via pec al ricorrente in data 28 dicembre 2023; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine del Comune di Piombino relative alla proroga o al differimento dei termini di scadenza di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determine comunali che avevano esteso o differito al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determina comunale del 27 dicembre 2023, relativa al differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, chiedendo l'annullamento degli atti e, previa rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento della non applicabilità al rapporto concessorio della giurisprudenza europea e nazionale in materia di evidenza pubblica e durata delle concessioni, nonché della legge n. 118/2022. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse all'accoglimento del ricorso. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dal giudice nel procedimento decisorio relativo alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può rinunciare alla decisione di merito dichiarando, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- A fronte di un'espressa dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti e determina l'improcedibilità delle domande ancora pendenti.
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