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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34192/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maugeri impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e intestazione fittizia di beni aggravata (art. 512-bis), deducendo: vizi nella disciplina e nell'autorizzazione delle intercettazioni e del captatore informatico; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria rispetto alla sussistenza del vincolo associativo (contestando la attendibilità del collaboratore Porto e la mancanza di riscontri); insufficiente prova dell'intestazione fittizia e della qualità di socio occulto; equivocità del materiale intercettato e mancata valutazione della attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria rispetto al profilo personale (età, incensuratezza, legami attenuati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nelle varie censure. Ha confermato che: la normativa transitoria relativa all'acquisizione dei "dati esteriori" non riguarda le intercettazioni ambientali e che i decreti autorizzativi contenevano motivazioni adeguate per l'uso del captatore informatico; le dichiarazioni del collaboratore Porto, valutate nel complesso con il compendio intercettativo, forniscono riscontri idonei al giudizio di gravità indiziaria riguardo all'appartenenza di Maugeri al sodalizio; le intercettazioni e la documentazione (agende contabili trovate presso l'abitazione) corroborano il ruolo gestionale e la partecipazione agli utili societari richiamata dal capo 21) (intestazione fittizia), rilevando che la nozione di "attribuire fittiziamente" è ampia e non richiede prova della provenienza illecita dei fondi; infine la presunzione relativa prevista per il reato di mafia (art. 275 comma 3 e 416-bis) non è stata superata dal ricorrente, giustificando la conferma della custodia cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'operatività della presunzione relativa di pericolosità (pericolo di reiterazione) con conseguente inversione dell'onere: è al soggetto indagato che compete fornire elementi idonei a superare la presunzione; se la presunzione non è superata il giudice può ritenere adeguata la custodia cautelare

  • art. 512-bis cod. pen.

    "attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità"

    La fattispecie va intesa in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi meccanismo che crei una titolarità apparente a terzi mantenendo il potere di fatto; non è necessaria la prova della provenienza illecita dei fondi; l'assunzione della qualifica di socio di fatto può risultare anche da intestazioni formali a terzi

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    La riforma ha trasformato la presunzione assoluta in una presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (tra cui 416-bis): il giudice valuta se gli elementi forniti dall'indagato superano la presunzione

  • art. 267, 268, 271 cod. proc. pen.

    Riferiti al sistema delle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che le disposizioni transitorie citate non investono le intercettazioni ambientali ma i dati esteriori conservati dai gestori

  • legge n. 178 del 2021 (art. 1, comma 1-bis)

    La Corte ha precisato che la norma riguarda i dati di traffico e altri 'dati esteriori' conservati dai gestori (tabulati, geolocalizzazioni, siti visitati) e non le intercettazioni ambientali; quindi limitata incidenza sul caso

  • d.l. n. 132 del 2021

    Richiamato nel contesto della disciplina delle intercettazioni e del requisito di autorizzazione giudiziaria per i dati del traffico; la Corte ha ritenuto la normativa transitoria non applicabile alle intercettazioni ambientali in questo procedimento

  • art. 192 e art. 273 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione al giudizio di gravità indiziaria e alle modalità di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi

  • art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003

    Citato dalla difesa in relazione alla procedura di acquisizione di alcune intercettazioni: la Corte ha osservato che le argomentazioni difensive non hanno efficacemente confutato le ragioni del tribunale

  • art. 111 Cost.

    Riferimento generale ai principi del giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa nel procedimento impugnato

Massime di principio

  • La disciplina sui "dati esteriori" (tabulati, geolocalizzazioni, traffico telematico) non si sovrappone all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali: le prime richiedono specifiche prescrizioni autorizzative mentre le intercettazioni ambientali obbediscono alla diversa disciplina processuale
  • Il ricorso al captatore informatico deve essere motivato nei decreti autorizzativi con le specifiche ragioni dell'indagine (es. "penetrare dialoghi riservati" e acquisire traffico VOIP/WhatsApp); se presenti, la motivazione viene ritenuta sufficiente salvo confutazione puntuale e motivata da parte della difesa
  • La valutazione della gravità indiziaria in reati di mafia può reggersi anche su dichiarazioni di collaboratori se adeguatamente riscontrate da elementi intercettativi o comportamentali: la mancata corrispondenza formale (es. mancato riconoscimento fotografico da altro collaboratore) non annulla automaticamente la prova dichiarativa
  • L'assenza di contatti telefonici o di comunicazioni dirette tra indagato e sodali non esclude l'appartenenza associativa se emerge un comportamento volto a evitare comunicazioni per eludere indagini o se sussistono altri riscontri (intercettazioni ambientali, atti gestionali, agende, ruoli di fatto)
  • Il reato di intestazione fittizia va interpretato in senso ampio: non è sempre necessario provare la provenienza illecita dei fondi e la forma formale di intestazione può essere affiancata da elementi che dimostrino la titolarità di fatto (gestione, partecipazione agli utili, funzioni decisionali)
  • In ipotesi di reati per i quali opera la presunzione relativa (es. 416-bis), grava sull'indagato l'onere di produrre elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere, fornendo prove concrete e circostanziate della cessazione del rischio (es. interruzione stabile dei legami con il sodalizio, elementi di vita lecita durevoli)
  • Le censure generiche o ripetitive che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice del merito sono in gran parte inammissibili: le critiche devono essere specifiche e valorizzare le discrepanze argomentative tra fatto e motivazione

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