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Ordinanza

Ordinanza n. 1245/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024.

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o inesatto nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024. L'amministrazione ha riferito, tramite una relazione depositata dall'Avvocatura dello Stato, che la sentenza sarebbe stata eseguita mediante accredito, il 15 dicembre 2025, degli importi dovuti sul borsellino elettronico dell'interessata. Tuttavia, la relazione non era corredata dalla documentazione comprovante l'effettiva esecuzione e la correttezza della data indicata. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, poiché l'esecuzione della sentenza potrebbe essere avvenuta prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 1° febbraio 2026.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando alle parti di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza documentati chiarimenti sull'avvenuta esecuzione della sentenza e sulla correttezza della data del 15 dicembre 2025 quale momento dell'accredito delle somme sul borsellino elettronico. Il Collegio ha altresì segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso qualora risulti che la sentenza era stata eseguita prima della notificazione del ricorso. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso avuto riguardo all’esecuzione della sentenza in data antecedente alla sua notifica

    Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione, consentendo il contraddittorio; nel caso concreto la questione riguarda la possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza in relazione all'esecuzione già intervenuta prima della notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere già eseguito il titolo, il giudice può disporre il deposito di documentati chiarimenti sull'effettiva esecuzione e sulla correttezza delle modalità e della data di adempimento prima di decidere.
  • La dichiarazione dell'amministrazione circa l'avvenuta esecuzione di una sentenza non è sufficiente, da sola, quando non sia accompagnata dalla documentazione comprovante l'adempimento.
  • Qualora il giudice rilevi d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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