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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 399/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare. Nel corso della camera di consiglio, l'appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare, insistendo tuttavia per la condanna delle controparti alle spese. Dal testo emerge inoltre che, successivamente all'ordinanza impugnata, la società è stata ammessa al controllo giudiziario; tale ammissione non produce effetti propriamente retroattivi ed è intervenuta quando la società aveva soltanto presentato istanza di ammissione al beneficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dall'appellante. Ha compensato le spese della fase cautelare, ritenendo rilevante che l'ammissione al controllo giudiziario fosse successiva alla pubblicazione dell'ordinanza impugnata e non avesse effetti retroattivi: al momento della decisione del TAR, infatti, la società aveva solo presentato l'istanza di ammissione al beneficio. L'ordinanza impugnata non è stata quindi riesaminata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; nel caso concreto l'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello cautelare.
  • L'ammissione al controllo giudiziario intervenuta dopo la pronuncia cautelare impugnata, in quanto priva di effetti propriamente retroattivi, non incide retroattivamente sulla legittimità della decisione assunta quando era stata soltanto presentata l'istanza di ammissione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare non determina necessariamente la condanna alle spese delle controparti: le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze concrete, comprese la successione temporale degli eventi e l'assenza di effetti retroattivi del beneficio sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieControllo giudiziario
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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