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Sentenza

Sentenza n. 4695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, nominando un commissario ad acta e ponendo le spese a carico dell’amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di primo grado l’istante aveva chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla propria istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Ministero ha appellato deducendo l’errata ricostruzione dei fatti e l’ingiustificata condanna alle spese, rilevando che aveva adottato un provvedimento espresso sull’istanza dopo la notificazione del ricorso, ma prima della camera di consiglio fissata per la decisione del TAR. Il provvedimento era stato ricevuto dall’istante tramite il portale dedicato, senza che la sopravvenienza fosse comunicata al giudice da alcuna delle parti. L’amministrazione ha sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che non avrebbe dovuto essere applicato il principio della soccombenza virtuale in assenza di una specifica domanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha riformato la sentenza di primo grado, rilevando che l’adozione del provvedimento espresso dopo la notificazione del ricorso, ma prima della discussione della causa, aveva fatto venir meno l’interesse all’azione avverso il silenzio. Di conseguenza, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non accolto. Il Collegio ha accolto anche il motivo relativo alle spese: pur potendo la declaratoria di improcedibilità consentire la valutazione della soccombenza virtuale, il giudice può considerare anche il comportamento processuale delle parti. Poiché l’istante non aveva informato il TAR dell’intervenuta adozione del provvedimento espresso, mentre ne era a conoscenza, sussistevano giustificati motivi per compensare le spese del primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, tenendo conto della concorrente responsabilità delle parti nell’esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone la permanenza dell’interesse a ottenere una pronuncia sull’inerzia amministrativa; l’adozione di un provvedimento espresso prima della decisione fa venir meno tale interesse.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel rito avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento amministrativo prima della discussione della causa determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l’accoglimento dell’azione.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio, l’adozione di un provvedimento espresso dopo la notificazione del ricorso ma prima della discussione della causa determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non il suo accoglimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenienza del provvedimento espresso deve essere valutata con riferimento al momento della decisione, anche se l’attività amministrativa è intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare, oltre alla soccombenza virtuale, il comportamento processuale delle parti, compresa l’omessa comunicazione di una sopravvenienza decisiva per la definizione della controversia.
  • L’omessa comunicazione al giudice dell’adozione del provvedimento espresso, quando la parte ne sia a conoscenza, può costituire una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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