Risoluzione n. 41 del 9/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 41 del 9 marzo 2007 chiarisce che l'attività svolta in Italia da una società sammarinese di acquisto pro-soluto e recupero di crediti verso residenti può integrare, in concreto, una stabile organizzazione oppure, se esclusa questa, generare comunque redditi imponibili in Italia come redditi diversi ex art. 23 TUIR. Sono tassabili le sole plusvalenze e gli altri proventi da realizzo o rimborso dei crediti verso soggetti residenti, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, mentre non assumono rilievo fiscale le minusvalenze e gli altri componenti negativi.
Tassazione in Italia dell'attività di acquisto e riscossione di crediti svolta da società non residente
Tassazione dell'attività di acquisto e riscossione di crediti svolta in Italia da soggetto non residente
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 9 marzo 2007 esamina il trattamento fiscale dell'attività esercitata in Italia da una società non residente, con sede nella Repubblica di San Marino, che acquista pro-soluto crediti verso soggetti residenti e ne cura il successivo recupero. Il documento affronta in particolare il tema della stabile organizzazione e, in subordine, la qualificazione dei proventi come redditi imponibili in Italia anche in assenza di stabile organizzazione.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA SA chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dell'attività svolta in Italia. In concreto, la società:
- acquista pro-soluto crediti da soggetti residenti per un corrispettivo inferiore al valore nominale;
- procede alla successiva riscossione dei crediti, anche tramite soggetti delegati;
- non dispone di una propria sede italiana;
- svolge normalmente la ricerca e l'acquisto dei crediti tramite un consigliere di amministrazione;
- si avvale inoltre di professionisti italiani per attività connesse alla gestione e al recupero, tra cui relazioni con gli istituti di credito cedenti, procedure esecutive, interventi in udienza, annotazioni di atti di accollo, interventi in procedure fallimentari, surroghe, insinuazioni tardive e incassi presso Poste Italiane S.p.A.
Tesi sostenuta dal contribuente
La società ritiene che l'attività descritta non comporti la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. Sostiene infatti che:
- la stabile organizzazione materiale, ai sensi dell'art. 162 TUIR, richiede la presenza di una sede fissa nel territorio nazionale;
- la stabile organizzazione personale non sarebbe configurabile, perché l'art. 162, comma 6, riguarda il soggetto che conclude abitualmente contratti diversi da quelli di acquisto di beni, mentre il credito sarebbe assimilabile a un bene;
- in assenza di stabile organizzazione, non ricorrerebbero ipotesi di tassazione in Italia dei redditi derivanti dall'attività svolta.
Inquadramento normativo richiamato dall'Agenzia
L'Agenzia richiama la disciplina dei soggetti non residenti contenuta nel TUIR:
- art. 151, comma 1: il reddito complessivo delle società ed enti non residenti è formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato;
- art. 151, comma 2: i redditi prodotti in Italia sono quelli indicati dall'art. 23 TUIR, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, anche se non conseguite tramite stabili organizzazioni;
- art. 152 TUIR: la determinazione del reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti dipende dalla presenza o meno di una stabile organizzazione in Italia.
L'Agenzia precisa che, in presenza di stabile organizzazione, il reddito complessivo si determina secondo le regole previste per le società ed enti commerciali residenti. In mancanza di stabile organizzazione, i redditi mantengono la loro autonoma qualificazione e si applicano le regole del Titolo I del TUIR per le singole categorie reddituali.
Valutazione sull'attività di acquisto e realizzo dei crediti
Secondo l'Agenzia, l'attività in esame non si esaurisce nel solo acquisto del credito, che di per sé è un negozio giuridico non produttivo di reddito, ma comprende una pluralità di atti e operazioni diretti al realizzo del credito. Tra questi vengono richiamati:
- ricerca del cliente;
- analisi della solvibilità del debitore;
- negoziazione del prezzo di acquisto;
- attività successive del cessionario finalizzate al realizzo, totale o parziale, del credito.
L'Agenzia sottolinea che gli adempimenti e le azioni successive alla cessione riguardano il rimborso del credito e non l'acquisto in sé. L'attività complessiva appare quindi più ampia rispetto al solo trasferimento del credito e si sviluppa in una serie di operazioni finalizzate all'ottenimento del risultato economico finale.
Localizzazione dell'attività in Italia e profili di stabile organizzazione
L'Agenzia ritiene che, per i crediti verso soggetti residenti, l'attività descritta sia sostanzialmente localizzata nel territorio nazionale. In particolare, evidenzia che le attività di ricerca del credito, gestione delle procedure esecutive, intervento in udienza, partecipazione a procedure fallimentari, surroghe, insinuazioni e incassi avvengono in Italia.
Pur ricordando che le valutazioni sulle modalità organizzative esulano, in quanto tali, dall'ambito dell'interpello e richiederebbero riscontri fattuali più precisi, l'Agenzia afferma in linea di principio che non può essere esclusa:
- l'esistenza di una stabile organizzazione materiale, se la sede fissa può essere ravvisata nei luoghi in cui l'attività è esercitata;
- l'esistenza di una stabile organizzazione personale, riconducibile al soggetto che opera per conto della società sammarinese in Italia.
Tali profili, secondo la Risoluzione, devono essere accertati in concreto in sede di controllo o, eventualmente, tramite la procedura di ruling internazionale ex art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Imponibilità anche in assenza di stabile organizzazione
L'Agenzia chiarisce che, anche qualora si escluda la stabile organizzazione, non viene meno il presupposto impositivo in Italia se il reddito deriva da attività svolte e da beni situati nel territorio dello Stato.
In particolare, per le cessioni o i rimborsi di crediti a favore di un non residente senza stabile organizzazione, trova applicazione l'art. 23, comma 1, lettera f), TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso. Nel caso di specie, l'Agenzia riconduce la fattispecie alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di crediti pecuniari, richiamando l'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), TUIR.
Qualificazione dei proventi e regime fiscale applicabile
Secondo la Risoluzione, la plusvalenza che deriva dalla realizzazione del credito deve essere assoggettata a tassazione in Italia quando la gestione del credito e le procedure di recupero sono svolte in Italia e secondo la legislazione italiana.
L'Agenzia rileva inoltre che, ai fini della localizzazione dell'attività, assume rilievo preponderante la riferibilità giuridica del credito a un debitore residente in Italia e l'ordinamento nazionale che ne disciplina la riscossione.
Ne consegue che, se viene esclusa la presenza di una stabile organizzazione, la fattispecie dà luogo a un reddito diverso imponibile in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f), TUIR.
Limiti della rilevanza fiscale
La Risoluzione precisa che, ai fini dell'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), TUIR, sono rilevanti come redditi diversi, assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,50%, soltanto:
- le plusvalenze;
- gli altri componenti positivi derivanti dal realizzo o dal rimborso dei soli crediti verso soggetti residenti.
Restano invece esclusi:
- le minusvalenze;
- gli altri componenti negativi.
Conclusione operativa
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate afferma che l'attività descritta può presentare i tratti di una stabile organizzazione, da verificare in concreto, ma che, anche ove tale stabile organizzazione non sussista, i proventi derivanti dal realizzo o rimborso dei crediti verso soggetti residenti sono imponibili in Italia come redditi diversi. La tassazione riguarda solo i componenti positivi indicati dalla norma, con esclusione dei componenti negativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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