Risoluzione n. 37 del 8/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che una società a responsabilità limitata qualificabile come "in house" resta soggetto passivo IVA e deve assoggettare ad imposta i corrispettivi ricevuti dal Comune per la gestione dei servizi informatici e telematici. La qualifica di società "in house", rilevante per gli appalti pubblici, non incide sulla soggettività tributaria né esclude il presupposto oggettivo e soggettivo dell’IVA.
Assoggettamento IVA dei corrispettivi percepiti da una società comunale "in house"
Società comunale "in house" e trattamento IVA
La risoluzione esamina se i servizi informatici e telematici resi da una società comunale "in house" a favore del Comune debbano essere assoggettati ad IVA. Il documento conclude che, nonostante la natura di società in house, i corrispettivi percepiti per tali prestazioni sono imponibili ai fini IVA.
Quesito presentato dalla società
La società istante, costituita ai sensi degli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, opera come società comunale "in house" del Comune e gestisce i servizi informatici e telematici dell’ente in base a un contratto di servizio. La società chiede se le prestazioni rese al Comune, dietro pagamento di un corrispettivo, debbano essere soggette ad IVA.
Tesi sostenuta dal contribuente
La società sostiene di non avere una soggettività distinta rispetto al Comune che l’ha istituita e partecipata integralmente e di non svolgere attività commerciale. In particolare, ritiene che:
- essendo a capitale interamente pubblico e sottoposta a controllo analogo, rientri nel modello della società "in house";
- il rapporto con il Comune non sia un rapporto contrattuale tra soggetti autonomi, ma una delegazione organica non rilevante ai fini IVA;
- l’attività svolta abbia natura pubblicistico-istituzionale, perché sostitutiva di compiti istituzionali dell’ente locale.
Valutazione dell’Agenzia: limiti dell’analisi tributaria
L’Agenzia premette che la qualificazione giuridica di una società come "in house providing" appartiene a un ambito extratributario e non rientra nelle prerogative dell’interpello tributario. Tuttavia, precisa che, anche ammesso che la società possieda i requisiti per tale qualifica, ciò non assume rilevanza per l’individuazione dei presupposti IVA nei rapporti giuridici tra società ed ente locale.
Natura della società "in house" e riferimenti comunitari e nazionali
La nozione di società "in house providing" deriva dalla normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici e procedure ad evidenza pubblica. La risoluzione richiama la sentenza della Corte di Giustizia CE 18 novembre 1999, causa C-107/1998, Teckal, dalla quale derivano tre requisiti cumulativi per l’affidamento diretto:
- capitale interamente pubblico;
- controllo analogo da parte dell’ente affidante, assimilabile a quello esercitato sui propri servizi;
- svolgimento prevalente dell’attività con l’ente o il gruppo di enti controllanti.
Tali principi sono stati recepiti nel comma 5, n. 3), dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disposizione consente il conferimento del servizio anche a società a capitale interamente pubblico, a condizione che sussistano il controllo analogo e la prevalenza dell’attività con l’ente controllante.
Inapplicabilità della disciplina degli organismi di diritto pubblico in materia tributaria
La risoluzione richiama inoltre la precedente risoluzione 9 novembre 2006, n. 129, per ribadire che la nozione di organismo di diritto pubblico, propria del settore degli appalti, non è applicabile in materia tributaria. Di conseguenza, l’eventuale assimilazione delle società "in house" agli enti pubblici non produce effetti automatici ai fini delle imposte.
Presupposto soggettivo IVA
Nel caso concreto, la società istante è soggetto giuridicamente distinto dall’ente locale e ha forma di società a responsabilità limitata. Pertanto, ai fini IVA, essa è soggetto passivo del tributo ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che considera in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle società a responsabilità limitata.
La risoluzione esclude che possa applicarsi alla società la disciplina prevista dall’articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972 per gli enti non commerciali, anche pubblici, poiché tale regime è legato al peculiare status giuridico di tali enti e non può essere esteso a soggetti diversi, come le società commerciali dotate di personalità giuridica autonoma.
Presupposto oggettivo IVA
Sotto il profilo oggettivo, l’articolo 3, primo comma, del DPR n. 633 del 1972 considera prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo in base a rapporti contrattuali. Nel caso esaminato, tra società e Comune esiste un rapporto sinallagmatico, nel quale il corrispettivo ricevuto dalla società costituisce il compenso per il servizio svolto. Pertanto, anche il requisito oggettivo dell’imposta risulta integrato.
Conclusione dell’Agenzia
Poiché risultano integrati sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo dell’IVA, la società comunale, pur operando come società "in house", deve assoggettare ad IVA i proventi corrisposti dal Comune per l’attività di gestione dei servizi informatici e telematici.
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