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Risoluzione

Risoluzione n. 35 del 8/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 35/2007 chiarisce che, nel caso di spese sanitarie rimborsate da un fondo di previdenza le cui entrate non concorrono al reddito dell’iscritto, la parte rimborsata non è detraibile. Il contribuente può però alternativamente ridurre le spese detraibili dell’importo rimborsato oppure detrarre l’intera spesa e tassare separatamente il rimborso.

Detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dal Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dal Fondo di previdenza

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 8 marzo 2007 esamina il trattamento fiscale di una sovvenzione ricevuta nel 2005 da un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a fronte di spese sanitarie sostenute. Il documento chiarisce quando le spese mediche, pur rimborsate in tutto o in parte, restano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente, dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aveva sostenuto spese sanitarie per euro 320,00 e aveva ottenuto nel 2005 un rimborso/sovvenzione di euro 136,50 da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Egli chiedeva se le spese sanitarie oggetto di rimborso fossero detraibili.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, che prevede la detrazione delle spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11. La stessa norma considera rimaste a carico del contribuente, e quindi detraibili, anche:

  • le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente, quando tali importi non danno diritto a detrazione o non sono deducibili;
  • le spese rimborsate per effetto di contributi o premi versati da altri, ma che concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Ne consegue che la detrazione è ammessa solo in presenza di rimborso collegato a contributi o premi che abbiano già subito un trattamento fiscale sfavorevole per il contribuente, oppure che siano confluiti nel suo reddito imponibile.

Caratteristiche del Fondo di previdenza

Per valutare il caso concreto, la Risoluzione descrive il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze:

  • è stato istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211;
  • è un ente di diritto pubblico, nato dalla fusione di più fondi di previdenza;
  • vi sono iscritti di diritto, tra gli altri, i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze.

Il Fondo è alimentato, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, da:

  • una percentuale delle entrate erariali derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie;
  • trattenute sulle vincite al gioco del lotto;
  • donazioni e liberalità.

L’art. 4 del regolamento del Fondo prevede, tra le finalità, oltre all’indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, anche l’erogazione di sovvenzioni, contributi e altre prestazioni assistenziali, tra cui, secondo la circolare n. 1 del 2006, sovvenzioni per spese mediche, protesi e malattie.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che le entrate che alimentano il Fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti. Pertanto, il rimborso ottenuto dal contribuente non rientra in nessuna delle due ipotesi in cui l’art. 15, comma 1, lett. c), consente comunque la detrazione delle spese sanitarie rimborsate.

Di conseguenza, per la parte di spesa coperta dal Fondo, il contribuente non ha diritto alla detrazione, in applicazione del principio generale secondo cui non è detraibile un onere che non sia stato effettivamente sostenuto.

Modalità operative indicate

L’Agenzia indica due possibili modalità di comportamento fiscale:

  • sottrarre dall’ammontare delle spese sanitarie l’importo erogato dal Fondo in relazione alle stesse;
  • detrarre l’intero importo delle spese sanitarie e, successivamente, dichiarare il rimborso tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. n-bis), da indicare nel rigo F10 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico Persone Fisiche.

Conclusione

La Risoluzione conclude che la parte di spese sanitarie rimborsata dal Fondo di previdenza non è detraibile, poiché il rimborso non deriva da contributi o premi che abbiano concorso al reddito del contribuente né da premi assicurativi non detraibili. Resta tuttavia possibile gestire fiscalmente il rimborso secondo una delle due modalità sopra indicate.

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