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Risoluzione

Risoluzione n. 38 del 8/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando le operazioni legate al recupero del vetro e di altri materiali da raccolta differenziata rientrano nel reverse charge ex art. 74, comma 7, DPR 633/1972 e quando invece si applica l’IVA ordinaria, spesso al 20% o al 10% per le prestazioni di gestione dei rifiuti. Vengono esaminate diverse fasi della filiera CONAI/consorzi, distinguendo tra raccolta comunale, cessione di rottame a imprese di trasformazione e cessione di vetro "pronto al forno"; inoltre si esclude la tesi della regolarità automatica delle fatturazioni errate, salvo il potere dell’ufficio di non irrogare sanzioni in casi specifici.

IVA sulle cessioni di rifiuti da raccolta differenziata

Trattamento IVA delle cessioni di rifiuti da raccolta differenziata

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA delle operazioni tipiche della filiera del recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, con particolare riferimento al vetro, in relazione al regime del reverse charge previsto dall’articolo 74, settimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e al regime ordinario con aliquota ridotta o ordinaria. L’Agenzia ricostruisce le varie fasi operative e individua, per ciascuna, il regime applicabile.

Quesito posto dal CONAI

Il CONAI, organismo senza fini di lucro costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi, ha chiesto chiarimenti sul regime IVA delle operazioni di acquisizione e successiva cessione dei materiali frutto della raccolta differenziata. In particolare, il dubbio riguardava l’alternativa tra:

  • applicazione del reverse charge ex articolo 74, settimo comma, DPR n. 633/1972;
  • applicazione delle regole ordinarie con aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR.

Soluzione prospettata dal Consorzio

Il CONAI riteneva che, in presenza di incertezza interpretativa, le fatturazioni eseguite dovessero considerarsi regolari, anche perché l’eventuale applicazione del reverse charge si traduce in una mera sospensione d’imposta senza pregiudizio per l’Erario.

Principi generali richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 74, settimo comma, DPR n. 633/1972, come modificato dall’articolo 35 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La norma prevede l’inversione contabile per specifiche cessioni di rottami e materiali di recupero, tra cui rottami e cascami di metalli ferrosi, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, anche se ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti che ne facilitino l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

Sul piano soggettivo, la disciplina si applica a tutti gli operatori del settore, superando la precedente distinzione tra raccoglitori/rivenditori e imprese diverse. Sul piano oggettivo, il reverse charge opera solo per i beni di recupero o di scarto che necessitano di un’ulteriore fase di lavorazione e trasformazione e non siano utilizzabili di per sé secondo l’ordinaria destinazione.

Fasi operative considerate

L’Agenzia scompone il ciclo di recupero del materiale derivante dalla raccolta differenziata, soprattutto del vetro, in diverse fasi:

  • raccolta del materiale da parte dei Comuni o di soggetti da questi incaricati e cessione al Consorzio di filiera o a un’impresa delegata, con deposito su piattaforme;
  • cessione del materiale di vetro dal Consorzio alle imprese di trasformazione;
  • cessione di vetro "pronto al forno" dalle imprese di trasformazione al Consorzio o ad altri soggetti;
  • consegna del materiale dal Consorzio alle imprese di trasformazione "in conto lavorazione";
  • cessione di materiale di vetro da soggetti non convenzionati al Consorzio;
  • cessione di vetro "pronto al forno" a favore del Consorzio nell’ambito delle convenzioni omonime.

Regolarità delle fatturazioni pregresse

L’Agenzia non condivide la tesi del CONAI secondo cui le fatturazioni effettuate fino all’emanazione della risoluzione debbano considerarsi automaticamente regolari se emesse con modalità diverse da quelle indicate. Resta però ferma la possibilità per gli uffici di non irrogare le sanzioni collegate all’imposta recuperata in accertamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, quando, sulla base di valutazioni specifiche, sia esclusa la punibilità del comportamento tenuto.

1. Raccolta del materiale da parte dei Comuni e cessione al Consorzio

La raccolta del materiale da parte dei Comuni, o di soggetti da questi delegati, e la cessione al Consorzio di filiera sono qualificate come prestazione di servizi resa dal Comune o dal soggetto delegato al Consorzio, nell’ambito di una convenzione. Il Comune assume l’obbligo di raccolta, trasporto e conferimento; il Consorzio, direttamente o tramite le imprese consorziate, si impegna al ritiro e al pagamento del corrispettivo.

Tale attività rientra tra le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali previste dal n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, e deve quindi essere assoggettata ad IVA con aliquota ridotta del 10%.

2. Cessione del materiale di vetro dal Consorzio alle imprese di trasformazione

La cessione del materiale di vetro proveniente dalla raccolta differenziata dal Consorzio alle imprese di trasformazione è ricondotta alle cessioni di rottami di vetro soggette al reverse charge ex articolo 74, settimo comma, DPR n. 633/1972, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 20%.

Ciò è giustificato dal fatto che il vetro prelevato dalla piattaforma, dopo il conferimento del Comune o del gestore della raccolta, è considerato rottame di vetro non più utilizzabile nella sua destinazione originaria se non attraverso ulteriori fasi di lavorazione e trasformazione.

3. Cessione di vetro “pronto al forno” dalle imprese di trasformazione al Consorzio o ad altri soggetti

Il vetro grezzo, una volta sottoposto a lavorazioni quali cernita degli inquinanti, suddivisione granulometrica, frantumazione, separazione dei materiali magnetici e non magnetici, vagliatura e separazione dei corpi opachi, diventa vetro commercialmente noto come "pronto al forno".

Questo prodotto presenta le specifiche merceologiche della materia prima secondaria e la sua cessione deve essere assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria e secondo le regole ordinarie. Non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 74, settimo comma, perché tale norma riguarda solo beni di recupero o di scarto.

4. Consegna del materiale in conto lavorazione

Nel caso in cui il Consorzio consegni il rottame di vetro ai lavoratori in conto lavorazione e riceva in cambio vetro "pronto al forno", l’operazione non è ricondotta al regime del reverse charge. Essa deve essere assoggettata ad imposta con le modalità ordinarie e con aliquota del 20%.

5. Cessione di materiale di vetro da soggetti non convenzionati al Consorzio

Il reverse charge ex articolo 74, settimo comma, si applica anche quando il Consorzio acquista rottame di vetro da soggetti non convenzionati, cioè da operatori che producono rottame nell’ambito di lavorazioni industriali, come ad esempio i produttori di lastre di vetro.

Anche in questo caso l’operazione resta soggetta ad aliquota ordinaria, ma con inversione contabile.

6. Cessione di vetro “pronto al forno” nell’ambito delle convenzioni “pronto al forno”

Quando il Consorzio acquista vetro "pronto al forno" nell’ambito di convenzioni stipulate tra i titolari di impianti di trasformazione, il Consorzio e le imprese aderenti, la cessione non è riconducibile al reverse charge.

Il prodotto ottenuto è infatti qualificato come materia prima secondaria e va assoggettato alle regole ordinarie di applicazione dell’imposta previste dal DPR n. 633/1972, con aliquota ordinaria.

Conclusione sostanziale

La risoluzione distingue nettamente tra:

  • prestazioni di raccolta/gestione dei rifiuti, che possono rientrare nell’aliquota ridotta del 10%;
  • cessioni di rottame di vetro, che rientrano nel reverse charge con aliquota ordinaria;
  • cessioni di vetro "pronto al forno", che sono fuori dal reverse charge e soggette a regime ordinario.

Il criterio decisivo è la natura del bene/servizio al momento dell’operazione e la sua riconducibilità, o meno, ai beni di recupero o scarto previsti dall’articolo 74, settimo comma, del DPR n. 633/1972.

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