Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 07718/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del computo nell’orario di lavoro straordinario del tempo dedicato ai pasti nelle strutture di alloggio durante i servizi di ordine pubblico fuori sede e circolare che esclude tale computo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I militari hanno impugnato in primo grado l’atto del Comando generale del 24 agosto 2021 e la circolare del 21 gennaio 2021, che escludevano dal lavoro straordinario il tempo del pasto consumato nella struttura di alloggio, ammettendone il computo quando il pasto era consumato in itinere con l’equipaggiamento necessario. In appello hanno dedotto: (1) che l’eccezione sulla carenza di legittimazione del sindacato era tardiva e che il sindacato era legittimato; (2) che il tempo del pasto doveva essere conteggiato come straordinario perché i militari, impiegati fuori sede, erano tenuti a consumare il vitto nei luoghi e con le modalità indicati dall’Amministrazione, e che il computo non aveva funzione indennitaria ma retributiva del tempo in cui restavano a disposizione; (3) che gli atti impugnati erano contraddittori rispetto alle precedenti note amministrative e violavano i principi di buona e imparziale amministrazione e il legittimo affidamento, poiché avrebbero modificato un’interpretazione seguita per oltre quindici anni. Le amministrazioni hanno proposto appello incidentale condizionato contro il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo e, in subordine, hanno riproposto l’eccezione di prescrizione quinquennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la pronuncia sulla legittimazione del sindacato riguardava soltanto la domanda sindacale, non quella dei militari appellanti. Il Collegio ha comunque aggiunto che la carenza di un presupposto processuale è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., e che il sindacato può agire per la tutela di interessi dell’intera categoria, non per questioni concernenti singoli iscritti. Il secondo motivo è stato respinto: il pasto consumato nella struttura messa a disposizione dall’Amministrazione non è attività lavorativa né un periodo di permanenza a disposizione utile a maturare straordinario; è una modalità del servizio fuori sede già compensata dall’indennità prevista dagli artt. 10 d.P.R. 147/1990 e 49 d.P.R. 164/2002. Diversamente, il pasto consumato in itinere durante gli spostamenti di servizio, con l’equipaggiamento al seguito, rientra nel servizio e va computato come straordinario se eccede l’orario ordinario. Anche il terzo motivo è stato respinto: le precedenti note amministrative, correttamente lette, riconoscevano lo straordinario per i pasti consumati durante gli spostamenti e non per quelli consumati nelle strutture di alloggio; non risultano quindi né contraddittorietà né lesione dell’affidamento. Per effetto del rigetto dell’appello principale, l’appello incidentale condizionato delle amministrazioni è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; non è stata quindi decisa l’eccezione subordinata di prescrizione. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rifondere alle amministrazioni le spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.

    l’inammissibilità del ricorso, investendo un presupposto processuale, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., non soggiacendo ai limiti temporali di cui all’art. 46 c.p.a. richiamato dagli appellanti

    La carenza di un presupposto processuale, quale la legittimazione ad agire, è rilevabile d’ufficio e non è soggetta ai limiti temporali invocati in relazione all’art. 46 c.p.a.

  • art. 10 d.P.R. 147/1990

    La fruizione del vitto nei locali predisposti dall’Amministrazione non costituisce attività di lavoro, ma un obbligo previsto dalla legge che viene compensato con l’indennità di servizio fuori sede.

    L’obbligo di consumare il vitto fornito dall’Amministrazione nei locali predisposti non costituisce lavoro straordinario: tale modalità del servizio fuori sede è compensata dall’indennità specifica. Il pasto consumato in itinere durante gli spostamenti di servizio, invece, è computabile come straordinario se eccede l’orario ordinario.

  • art. 49 d.P.R. 164/2002

    Ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e dell’art. 49 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, al personale impiegato in servizi di ordine pubblico fuori della sede di servizio è corrisposta un’apposita indennità nella misura ivi prevista.

    Il personale impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede beneficia dell’indennità prevista dalla disciplina di settore; il pasto consumato nella struttura di alloggio è ricompreso nella modalità di servizio già compensata e non genera, per ciò solo, diritto allo straordinario.

  • art. 46 c.p.a.

    l’inammissibilità del ricorso, investendo un presupposto processuale, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., non soggiacendo ai limiti temporali di cui all’art. 46 c.p.a. richiamato dagli appellanti

    I limiti temporali richiamati dall’art. 46 c.p.a. non precludono la rilevazione d’ufficio della carenza di un presupposto processuale.

Massime di principio

  • Il tempo dedicato al pasto da personale impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede non è computabile come lavoro straordinario quando il pasto è consumato nella struttura di alloggio predisposta dall’Amministrazione: tale fruizione del vitto è un obbligo previsto dalla disciplina di settore e la relativa modalità di servizio è compensata dall’indennità per il servizio fuori sede.
  • Il tempo del pasto consumato in itinere durante gli spostamenti funzionali al servizio, con l’equipaggiamento necessario al seguito, resta tempo di servizio; se eccede l’orario ordinario, va computato ai fini del lavoro straordinario.
  • La legittimazione di un’organizzazione sindacale ad agire in giudizio sussiste quando sono dedotti interessi collettivi e la violazione di norme poste a tutela dell’intera categoria; non sussiste per controversie concernenti posizioni individuali di singoli iscritti.
  • La carenza di un presupposto processuale è rilevabile d’ufficio dal giudice e non soggiace ai limiti temporali invocati per le eccezioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.