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Ordinanza

Ordinanza n. 890/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di mancata ammissione all’esame di maturità sessione 2025/2026 assunto in data 9/6/2026 dal consiglio di classe della classe 5^ sez. G - informatica e telecomunicazioni ITIA – Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi di Legnano (MI) al termine del corrente anno scolastico 2025/2026 nei confronti dell’alunno Gabriele De Gennaro (verbale scrutinio finale, doc. 1), con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ai fini dell’ammissione al ridetto esame di maturità in sessione straordinaria, come previsto dall’art. 26, OM 54/2026.

Giustizia amministrativa202602575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di mancata ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio di classe che, al termine dello scrutinio finale del quinto anno, ne aveva disposto la mancata ammissione all'esame di maturità. La domanda era finalizzata all'ammissione all'esame in sessione straordinaria ai sensi dell'art. 26 dell'OM 54/2026. Dal verbale risultavano tre gravi insufficienze, pari a 4/10, nelle materie Informatica, Matematica e Tecnologie e Progetto. Il Consiglio di classe aveva motivato la decisione richiamando gravi e diffuse carenze nelle conoscenze e competenze, anche di indirizzo, nonché impegno fortemente discontinuo e partecipazione inadeguata al dialogo educativo. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non fosse suscettibile di favorevole delibazione. Ha richiamato l'art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017, secondo cui l'ammissione richiede, tra l'altro, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ferma la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare motivatamente l'ammissione in presenza di una votazione inferiore a sei decimi. Nel caso concreto, le tre gravi insufficienze e la motivazione del verbale rendevano non irragionevole la decisione negativa. Trattandosi di attività tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi di irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, che il Collegio non ha ravvisato; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione scolastica. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità della deliberazione collegiale, l'attestazione che la decisione fosse stata approvata dalla maggioranza dei docenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017

    «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo»

    La disposizione individua la regola generale dell'ammissione e consente al Consiglio di classe, in presenza di una votazione inferiore a sei decimi, di deliberare comunque l'ammissione solo mediante adeguata motivazione; la scelta rientra nell'attività tecnico-discrezionale dell'organo collegiale.

  • art. 26 OM 54/2026

    È richiamato quale fondamento della richiesta di ammissione all'esame di maturità in sessione straordinaria.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La valutazione del Consiglio di classe sull'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo costituisce espressione di attività tecnico-discrezionale; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo scolastico e può sindacarla soltanto per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
  • La presenza di una o più valutazioni inferiori a sei decimi non impone necessariamente la mancata ammissione, ma consente al Consiglio di classe di deliberare l'ammissione soltanto con adeguata motivazione; una motivazione riferita a gravi e diffuse carenze nelle conoscenze e competenze, unite a impegno discontinuo e partecipazione inadeguata, può sostenere legittimamente la decisione negativa.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione del provvedimento di non ammissione all'esame di Stato deve essere respinta quando, a una cognizione sommaria, la motivazione della deliberazione scolastica non evidenzi irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
  • L'attestazione che la decisione del Consiglio di classe sia stata approvata dalla maggioranza dei docenti costituisce elemento sufficiente, ai fini della legittimità della deliberazione collegiale, per comprovare la formazione della volontà dell'organo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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